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Sentenza — n. 395/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls traffic court sentence for failing to double license suspension due to intoxication aggravating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 395/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed a Vicenza court sentence that imposed a nine-month license suspension for drunk driving. The court found the lower judge failed to double this administrative penalty as required by law for the specific aggravating circumstance of causing a traffic accident while intoxicated. Consequently, the Supreme Court annulled the original decision regarding the suspension duration and directly set it to one year and six months.

Regesto Legislator

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Art. 186, commi 2-bis e 2-sexies del codice della strada; Art. 186, comma 2, lett. b) del codice della strada: When a specific aggravating circumstance exists for causing a traffic accident while intoxicated, the corresponding administrative sanction of license suspension must be doubled without discretionary assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
drunk driving penalty license suspension doubling traffic accident aggravating administrative sanction Supreme Court annulment intoxication offense Cassazione decision termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 186, commi 2-bis e 2-sexies del codice della strada
Con sentenza del 18.12.2019, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato Luiza Ana Ciobotaru responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.
Art. 186, comma 2, lett. b) del codice della strada
Con sentenza del 18.12.2019, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato Luiza Ana Ciobotaru responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 51743 del 11/10/2017, Rv. 271250
Sez. 4, n. 51743 del 11/10/2017, Rv. 271250 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: CIOBOTARU LUIZA ANA nato il 06/05/1983 avverso la sentenza del 18/12/2019 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18.12.2019, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato Luiza Ana Ciobotaru responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada ed ha, inoltre, applicato all'imputata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi nove.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo violazione di legge, per avere il giudice omesso di raddoppiare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pur avendo ritenuto sussistente l'aggravante specifica di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada per il caso di incidente stradale.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato.

5. Con la sentenza impugnata la prevenuta è stata condannata per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, aggravato anche dall'ipotesi di cui al comma 2-bis, avendo la stessa provocato un incidente stradale mentre conduceva il veicolo in stato di ebbrezza. Il Tribunale, nel determinare in nove mesi la durata della sospensione della patente, non ha provveduto al raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsto dalla norma citata non solo per le sanzioni penali ma anche per quelle amministrative accessorie (cfr. Sez. 4, n. 51743 del 11/10/2017, Rv. 271250 - 01).

6. L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che va raddoppiata ai sensi di legge. Tale raddoppio, in quanto non suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicato direttamente dalla Corte di cassazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida che ridetermina in anni uno e mesi sei. Così deciso il 14 ottobre 2021 Il Consiglier estensore Il Pre idente Aless o Ranaldi Francesco Ciampi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 1 GE