Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 391/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 391/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 391/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRELLI MATTEO N. IL 18/01/1975 avverso la sentenza n. 2931/2016 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 11/05/2018 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/09/2021 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. t

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 391/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Cirelli Matteo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata dipendenza da alcol commutazione della pena pecuniaria sanzioni penali contravvenzione alla circolazione recidiva nell'infrazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRELLI MATTEO N. IL 18/01/1975 avverso la sentenza n. 2931/2016 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 11/05/2018 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/09/2021 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Cirelli Matteo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge, poiché il tasso alcolemico riscontrato è di 0,89 g/l. Il fatto è dunque ascrivibile all'ipotesi di cui alla lett.

a) dell'art. 186 e non a quella di cui alla lett. b), in quanto, ai fini del superamento della linea di demarcazione tra illecito amministrativo e reato rilevano, secondo una corretta interpretazione, ispirata al principio del favor rei, soltanto i decimi e non anche i centesimi, non previsti dalla norma. E, poichè il numero decimale immediatamente successivo e superiore a 0,8, è 0,9, finché non si raggiunge tale valore si rimane al di fuori dell'ambito di rilevanza penale. 2.1.Ingiustificatamente non è stata convertita la pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 legge n. 689 del 1981, sulla base del gratuito convincimento del giudice di prime cure che la pena pecuniaria non sarebbe stata pagata a causa dell'indisponibilità di risorse finanziarie da parte dell'imputato. Né la Corte ha fornito risposta ai rilievi critici formulati al riguardo con i motivi d'appello.

2. Risalendo il fatto al 2-4-2015, anche considerando le sospensioni intervenute, per complessivi anni uno e giorni 25, così come evidenziato dal giudice a quo, nella sentenza impugnata, è maturato il termine prescrizionale massimo, onde il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.

Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U, 21-10-1992, Marino; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 - 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così de