Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 99/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing due to inadmissibility of waived grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 99/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentence's proportionality regarding two theft convictions, but the lower court had already accepted a settlement agreement where the defendant waived specific grounds for acquittal and aggravating circumstances. The Supreme Court ruled that complaints regarding the sentencing determination, which were not part of the settlement's scope, fall outside the admissible grounds for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p. The appeal against a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it concerns grounds waived by the defendant or defects in sentencing not linked to the legality of the sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal waived grounds settlement agreement sentencing review cassation limits procedural waiver criminal procedure contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103
A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
27610201; •Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELGIORNO GIUSEPPE nato a ARZANO il 03/02/1968 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Belgiorno Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata rideterminata la pena in ordine al reato di cui agli artt.110,624 bis, comma 3, e 625, comma 1, nn.2 e 5 cod. pen. commesso in Arzano ai danni di Abate Rosa il 26 agosto 2020 con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, nonché in ordine al reato di cui agli artt.110, 56, 624 bis, comma 1, nn.2 e 5 cod. pen. commesso in Arzano ai danni di De Rosa Francescantonio il 26 agosto 2020. L'esponente lamenta vizio di motivazione in merito alla congruità della pena.

2. Si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103. A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 27375501). Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 27817001;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201; •Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 27296901).3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Ci,nsigliere estenso