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Sentenza — n. 94/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 94/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 94/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cipolla Antonio ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice avrebbe dovuto richiedere all'istante l'integrazione della documentazione reddituale relativa all'anno 2017 e non dichiarare l'inammissibilità. Il giudice a quo ha comunque errato nell'individuazione dell'annualità alla quale la dichiarazione doveva riferirsi perché quest'ultima è stata presentata il 21-5-2019 e a partire dal 2 maggio 2019 i redditi da dichiarare erano quelli del 2018 e non quelli del 2017. Il ricorrente ha reso l'autocertificazione relativa all'anno 2017, integrando la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, perché era quella richiesta dal giudice monocratico.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 94/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice avrebbe dovuto richiedere all'istante l'integrazione della documentazione reddituale relativa all'anno 2017 e non dichiarare l'inammissibilità. Il giudice a quo ha comunque errato nell'individuazione dell'annualità alla quale la dichiarazione doveva riferirsi perché quest'ultima è stata presentata il 21-5-2019 e a partire dal 2 maggio 2019 i redditi da dichiarare erano quelli del 2018 e non quelli del 2017. Il ricorrente ha reso l'autocertificazione relativa all'anno 2017, integrando la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, perché era quella richiesta dal giudice monocratico.

Parole chiave

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documenti mancanti produzione di documenti finanziari censura dell'accertamento dei fatti prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria dichiarazione dei redditi rinuncia al reddito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ek?oLLA A 4t01-1 t o e,/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA avverso l'ordinanza del 05/06/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Cipolla Antonio ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice avrebbe dovuto richiedere all'istante l'integrazione della documentazione reddituale relativa all'anno 2017 e non dichiarare l'inammissibilità. Il giudice a quo ha comunque errato nell'individuazione dell'annualità alla quale la dichiarazione doveva riferirsi perché quest'ultima è stata presentata il 21-5-2019 e a partire dal 2 maggio 2019 i redditi da dichiarare erano quelli del 2018 e non quelli del 2017. Il ricorrente ha reso l'autocertificazione relativa all'anno 2017, integrando la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, perché era quella richiesta dal giudice monocratico.

D'altronde una autocertificazione integrativa non deve riportare ciò che viene indicato nella istanza principale proprio perchè si tratta di un atto aggiuntivo, che ha un valore probatorio che, nel caso in esame, è stato ignorato dal giudice e che non è suscettibile di apprezzamento discrezionale. Il giudice non avrebbe dovuto dunque entrare nel merito dell'autocertificazione ma avrebbe dovuto concedere il beneficio, trasmettendo gli atti ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria per le prescritte verifiche. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che il ricorrente nell'autocertificazione presentata aveva dichiarato il complessivo reddito familiare percepito per l'annualità 2018, a fronte della presentazione dell'istanza in data 21-5-2019, quando ancora il termine per la dichiarazione dei redditi non era ancora maturato. In sede di opposizione il ricorrente aveva prodotto l'autocertificazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2017, senza tuttavia specificare né la fonte del reddito né a quale componente familiare il reddito fosse attribuibile nè la composizione dello stesso nucleo familiare.

Trattandosi peraltro di redditi non dichiarati al fisco, nessun accertamento sarebbe stato esperibile, stante l'estrema genericità della dichiarazione contenuta nell'autocertificazione integrativa. Trattasi di motivazione del tutto congrua ed esente da vizi logico-giuridici, da cui emerge che le carenze rilevate dal giudice erano di tale spessore da non essere suscettibili di alcuna integrazione, trattandosi di intrinseca genericità estrema della dichiarazione. Ciò elide anche la rilevanza del problema inerente alla configurabilità e ai limiti del potere del giudice di entrare nel merito dell'autocertificazione, in quanto il giudice a quo si è limitato a rilevare la mancanza in quest'ultima dei dati essenziali e imprescindibili ai fini delle prescritte verifiche: ciò che senz'altro rientra nelle attribuzioni del giudicante e che non implica alcun vaglio di profili di merito.

2. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso