Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 49500/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49500/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 18/7/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen. da Edoardo Orsini, con la quale si chiedeva la revoca del decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, emesso il 20/5/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 324 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49500/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso risulta manifestamente infondato; le censure mosse, infatti, attengono soltanto al percorso motivazionale del provvedimento, del quale si lamentano alcune carenze, così travalicando il rigoroso ambito dell'art. 325 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione su misure cautelari reali esclusivamente per vizio di violazione di legge.

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti causa di sequestro spese di detenzione spese di sostentamento arresto in vista d'estradizione prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza del 18/7/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
Il ricorso risulta manifestamente infondato; le censure mosse, infatti, attengono soltanto al percorso motivazionale del provvedimento, del quale si lamentano alcune carenze, così travalicando il rigoroso ambito dell'art. 325 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Orsini Edoardo, nato a Roma il 16/2/1995 avverso l'ordinanza del 18/7/2022 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Adriano Scardaccione, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/7/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen. da Edoardo Orsini, con la quale si chiedeva la revoca del decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, emesso il 20/5/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'Orsini, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - il vizio di motivazione del provvedimento. Il Tribunale, in primo luogo, non avrebbe considerato che lo stupefacente, peraltro non suddiviso, sarebbe stato sequestrato in due luoghi diversi (via P. Togliatti e via F. Smaldone), e che il secondo sarebbe stato locato - in nero - a tale Tibor Tordaj; un'altra stanza dello stesso immobile, peraltro, sarebbe stata locata a tale Vigo, le cui dichiarazioni non sarebbero state valutate. L'ipotesi accusatoria, ancora, non troverebbe alcuna conferma in quanto di altro sequestrato, i cui esiti sarebbero diversi da quelli riportati nell'ordinanza (ad esempio, non sarebbe stata sequestrata sostanza da taglio, né sarebbe certo che il coltellino fosse intriso di stupefacente), oppure del tutto neutri (come per l'agendina, il cui contenuto - per come fotografato - sarebbe di difficile intellegibilità).

Alla luce di quanto precede, dunque, difetterebbe ogni collegamento tra il danaro sequestrato ed il reato, specie in ragione della posizione reddituale del ricorrente, di certo favorevole grazie a canoni di locazione riscossi e all'assenza di spese domestiche, abitando nella casa del nonno. L'Orsini, quindi, non vivrebbe di espedienti, ma di lavoro. Il difensore ha depositato memoria a sostegno dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; le censure mosse, infatti, attengono soltanto al percorso motivazionale del provvedimento, del quale si lamentano alcune carenze, così travalicando il rigoroso ambito dell'art. 325 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione su misure cautelari reali esclusivamente per vizio di violazione di legge.

4. Il Collegio osserva, al riguardo, che il Tribunale ha confermato il sequestro preventivo con una motivazione congrua e aderente alle risultanze investigative, tutt'altro che assente o di mera apparenza, così da non poter essere censurata. In particolare, la somma di 2.070,00 euro è stata ritenuta profitto dell'attività di cessione, cui era finalizzata la detenzione dello stupefacente rinvenuto, in ragione del sequestro (anche) di due bilancini di precisione intrisi di sostanza stupefacente, di materiale da taglio e confezionamento, di un'agenda contenente appunti manoscritti riferibili a nomi e conteggi di verosimile attività illecita (compravendita di droghe leggere).

Questi argomenti, cui si aggiunge la differente tipologia di stupefacente sequestrato (marijuana e hashish), sono stati poi arricchiti dal richiamo alle precarie condizioni economiche del ricorrente, a fronte di una busta paga di gennaio 2022 per soli 387,22 euro e di un'altra - febbraio 2022 - pari a zero. Quanto, poi, alle dichiarazioni del padre e di tale Tordaj (coinquilino), che 2 ,2(U avrebbero riferito di corrispondere periodiche somme di denaro all'Orsini, il Tribunale ha sottolineato l'assenza di qualunque elemento a conforto. 4.1. Alla luce di quanto richiamato, l'ordinanza ha quindi ravvisato gli estremi della confisca obbligatoria di cui all'art. 73, comma 7-bis, d.

Igs. n. 309 del 1990, confermando la misura cautelare. Una motivazione solida e congrua, che il ricorso tenta di superare con asserzioni inammissibili, ossia riproponendo numerosi argomenti di puro merito (su quanto sequestrato, sulle condizioni della sostanza, sulle capacità economiche dell'Orsini, sulla comprensibilità degli appunti, sulla natura del rapporto di locazione in capo al Tordaj) che questa Corte non è ammessa a verificare, attesi i richiamati e rigorosi limiti di cui all'art. 325 cod. proc. pen.

5. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così