Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal by the client's lawyer on November 22, 2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client's lawyer formally withdrew the case on November 22, 2022. Although the appellant argued that the lower court failed to assess his repentance and family context regarding the home detention order, the procedural defect of withdrawal took precedence. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the party or their representative validly withdraws the appeal, provided formal requirements are met, resulting in the loss of the right to appeal and the imposition of costs.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Catania Salvatore, nato a Catania il 11/09/2000 avverso la ordinanza del 30/08/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 agosto 2022 il Tribunale di Catania, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e all'esito del rigetto della relativa richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in forza della quale era stata disposta la misura degli arresti domiciliari a carico di Salvatore Catania, indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. In particolare, quanto ai requisiti di concretezza ed attualità del periculum, il ricorrente ha ricordato che nel corso dell'udienza di riesame, chiedendo clemenza al Collegio, aveva ammesso l'errore, sì che la personalità dell'indagato - ben lungi dall'apparire sfrontata - era compita e resipiscente, né erano emersi contatti tali da evidenziare una condotta reiterata e contestualizzata all'interno di ambiente malavitoso, atteso che la sostanza stupefacente gli era stata consegnata da soggetti a lui sconosciuti.
Allo stesso tempo non erano stati adeguatamente valutati il contesto familiare sano in cui l'indagato viveva, nonché lo svolgimento di idonea attività lavorativa (tant'è che era stato accolto il riesame reale quanto al sequestro del denaro). Mentre il fine di trarre profitto era solamente uno degli elementi da cui trarre l'eventuale pericolo di reiterazione. Nulla era stato infine specificato quanto all'adeguatezza della misura cautelare, circa l'inidoneità di misure meno coercitive.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
4. Con dichiarazione pervenuta il 22 novembre 2022 l'avvocato Salvatore Cavallaro, munito di procura speciale sottoscritta dall'interessato, ha peraltro dichiarato di rinunciare alla trattazione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, atteso l'avvenuto rispetto delle formalità necessarie per validamente rinunciare alla proposta impugnazione. 5.1. Al riguardo, infatti, il ricorrente ha rilasciato in data 17 novembre 2022 procura speciale in favore dell'avvocato Salvatore Cavallaro patrocinante in Cassazione, in forza della quale - con espresso richiamo al procedimento pendente in questa sede - è stato conferito al difensore l'incarico di rinunciare all'impugnazione. In data 22 novembre 2022 è stato invero depositato dal difensore così officiato atto di rinuncia alla trattazione del ricorso siccome proposto.
6. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante l'intervenuta rinuncia. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22/11/2022 Il Consi