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Sentenza — n. 49492/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls retrial order for violating reformatio in peius regarding driver's license suspension duration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49492/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the retrial order issued by the Ivrea Tribunal regarding the duration of the driver's license suspension. The appellant argued that the judge violated the prohibition of *reformatio in peius* by increasing the suspension period beyond the original plea bargain terms. The Court held that the retrial judge was bound by the partial annulment's premises and could not re-evaluate the suspended penalty duration, which had already formed an implicit internal res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 222, comma 2-bis, cod. strada: The retrial judge is bound by the logical-legal premises of the annulling judgment and cannot modify accessory penalties not devolved, violating the prohibition of *reformatio in peius*.

Parole chiave

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reformatio in peius suspension of license retrial order annulment implicit res judicata plea bargain terms accessory penalty prohibition of aggravation revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
La modifica anche della durata della disposta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, questione non devoluta sulla quale si era formato il giudicato per effetto della sentenza di annullamento parziale della Corte di Cassazione, si è tradotta nella violazione dell'art. 627, comma 3, cod.
Art. 222, comma 2-bis, cod. strada
Osserva il Collegio che il Tribunale di Ivrea, quale giudice del rinvio, per il principio affermato in sede di annullamento, era tenuto a pronunciarsi solo in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 222, comma 2-bis, cod.strada.
Art. 125, commi 1 e 2, 448 cod.proc.pen.
Art. 218, comma 2 codice della strada
pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod.
art. 444 cod.proc.pen
Va premesso, in fatto, che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 133 cod. proc. pen
strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 11641 del 20/02/2018, Rv. 272641
Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, Rv.283490
Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, Rv.280393
Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661
Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Soriano Andrew James Mon, nato a Torino il 13/06/1991 avverso l'ordinanza del 01'03/2022 del Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 02/03/2022, il Tribunale di Ivrea, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 41161/21 di questa Corte - con la quale era stata annullata la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell'udienza preliminari del Tribunale di Ivrea in data 05/11/2020, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, visti gli artt. 222, comma 2 e 2 bis, d.lgs 285/1992 -, disponeva la sospensione della patente di giuda per l'imputato Soriano Andrew James Mon per la durata di anni due, così determinata: sanzione base anni tre di sospensione diminuita di un terzo per il rito prescelto ad anni due di sospensione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Soriano Andrew James Mon, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione del divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. in relazione all'art. 627, comma 2, cod.proc.pen., lamentando che con la sentenza di patteggiamento parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione si era disposta la sospensione della patente di pi,f,y; guida per la durata di aghi otto e che, in assenza di impugnazione del Pm, tale durata non poteva essere modificata in sede di rinvio, il cui oggetto era limitato all'applicazione della riduzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa per il rito speciale; il Giudice del rinvio aveva, invece, rideterminato anche la durata della sospensione della patente di guida, così violando il divieto di "reformatio in peius".

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125, commi 1 e 2, 448 cod.proc.pen., 218, comma 2 codice della strada nonchè vizio della motivazione, lamentando che il Giudice avrebbe dovuto provvedere con sentenza e non con ordinanza e che, inoltre, la determinazione della misura della sospensione della patente di guida, che si attestava oltre la media edittale, non era giustificata dalla benchè minima motivazione in relazione al disposto dell'art. 218, comma 2, cod.strada. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono, ed assorbe le ulteriori censure proposte.2. Va premesso, in fatto, che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen. in data 5.11.2020 applicava a Soriano Andrew James Mon la pena concordata tra le parti di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 cod.pen. e disponeva, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto; a seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento n. 41161/21, riteneva congrua la motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria, fissata in mesi otto (richiamando il principio, secondo cui allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione), e rilevato che il Giudice in base al disposto dell'art. 222, comma 2-bis, cod.strada avrebbe dovuto diminuire fino ad un terzo tale durata e che tanto non era stata effettuato, su detta premessa annullava con rinvio, sul punto, la sentenza impugnata.

3. Osserva il Collegio che il Tribunale di Ivrea, quale giudice del rinvio, per il principio affermato in sede di annullamento, era tenuto a pronunciarsi solo in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 222, comma 2-bis, cod.strada. La modifica anche della durata della disposta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, questione non devoluta sulla quale si era formato il giudicato per effetto della sentenza di annullamento parziale della Corte di Cassazione, si è tradotta nella violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e nella conseguente nullità dell'impugnato provvedimento. Il giudice del rinvio, infatti, è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che (anche se non esaminate nel giudizio rescindente) costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno (Sez. 6, 11641 del 20/02/2018, Rv. 272641 - 01).

4. Rimanendo, pertanto, assorbita ogni ulteriore doglianza, il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con riferimento alla diminuzione della stessa fino ad un terzo, secondo il disposto di cui all'art. 222, comma 2-bis, cod.strada.

5. Appare opportuno ricordare che questa Corte ha affermato che il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada ( cfr Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022,Rv.283490 - 01). Quanto ai criteri di valutazione relativi all'entità della diminuzione di cui al predetto articolo 222, comma 2-bis, cod.strada, va richiamato il principio di carattere generale, che va qui ribadito, in base al quale nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada , sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez.4, n. 4740 del 18/11/2020, dep.08/02/2021, Rv.280393 - 01;

Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661).

6. Il giudice del rinvio dovrà, dunque, procedere a nuovo giudizio sul punto annullato, tenendo conto dei rilievi suesposti e dei principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul