Cassation court annuls Milan trial sentence for lack of correlation between plea agreement and suspended sentence application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan trial judgment without remittal due to a violation of the principle of correlation between the plea agreement and the final sentence. The defense argued that the conditional suspension of the penalty, which was part of the agreement, was omitted from the ruling despite being requested. The court held that this omission justified annulling the sentence and returning the case to the trial court for a new proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A judgment violates the principle of correlation if it fails to incorporate a specific benefit requested in the plea agreement, necessitating annulment without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferrè Manuel, nato a Milano 1'11 aprile 1980, avverso la sentenza in data 14/02/2022 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Milano RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 14 febbraio 2022 il Tribunale di Milano ha applicato su concorde richiesta delle parti a Manuel Ferrè le pene di legge per i reati commessi in concorso dell'art. 5 e dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato che eccepisce la violazione di legge per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, dal momento che non era stata applicata la sospensione condizionale della pena, che faceva parte del patto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Risulta agli atti che il difensore del Ferrè aveva chiesto fin dal 14 luglio 2021 di definire il procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., subordinando l'accordo all'applicazione della pena sospesa. L'istanza è stata inoltrata all'Ufficio della Procura di Repubblica presso il Tribunale di Milano più di una volta perché il magistrato assegnatario del fascicolo era cambiato. Infine, con mail del 20 settembre 2021 il Pubblico ministero aveva anticipato il consenso alla proposta che sarebbe stata formalizzata all'udienza del successivo 23 settembre.
Lo scambio di mail tra il difensore e il Pubblico ministero è stato depositato in Tribunale come da timbro del 23 settembre 2021. All'udienza del 14 febbraio 2022 il Giudice ha accolto l'istanza della parte, ma ha omesso di statuire sul beneficio della pena sospesa, inserito della proposta di accordo, come detto, fin dal primo momento. Tale circostanza integra una violazione del principio di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e giustifica quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ai Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso Così deciso, il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr