Sentenza — n. 49484/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 marzo 2022 il Tribunale di Milano, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato Saverio Mazza, titolare in Milano dell'Osteria del Generale Ortica 27, alla pena di euro diecimila di ammenda per il reato di cui all'art. 5 lett. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha censurato - sotto il profilo della mera apparenza di motivazione - l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione, e ciò in ragione del precedente specifico risalente però a sei anni prima. Del pari, in relazione alla dosimetria sanzionatoria, era stata solamente dedotta la congruità del trattamento sanzionatorio senza ulteriori specificazioni, nonostante il rilevante scostamento dal minimo edittale. Mentre, quanto alla sospensione condizionale della pena, non erano stati considerati i requisiti in proposito richiesti dall'art. 163 cod. pen., sì che al contrario doveva ravvisarsi una prognosi favorevole quanto alla ricaduta nel reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen, art. 27 Cost, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49484/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In relazione infine alla denegata sospensione condizionale, vero è che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206). Invero, ed anche al riguardo la sentenza è esente da vizi, tenuto conto di detti rilievi è stata ritenuta immune da censure la decisione di secondo grado che aveva confermato il diniego della sospensione condizionale della pena sulla base di un precedente specifico gravante sull'imputato (cfr.
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ente SENTENZA sul ricorso proposto da Mazza Saverio, nato a Rho il 12/07/1985 avverso la sentenza del 18/03/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 marzo 2022 il Tribunale di Milano, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato Saverio Mazza, titolare in Milano dell'Osteria del Generale Ortica 27, alla pena di euro diecimila di ammenda per il reato di cui all'art. 5 lett.
b) della legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha censurato - sotto il profilo della mera apparenza di motivazione - l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione, e ciò in ragione del precedente specifico risalente però a sei anni prima. Del pari, in relazione alla dosimetria sanzionatoria, era stata solamente dedotta la congruità del trattamento sanzionatorio senza ulteriori specificazioni, nonostante il rilevante scostamento dal minimo edittale. Mentre, quanto alla sospensione condizionale della pena, non erano stati considerati i requisiti in proposito richiesti dall'art. 163 cod. pen., sì che al contrario doveva ravvisarsi una prognosi favorevole quanto alla ricaduta nel reato.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Per quanto riguarda la prima parte della censura, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo - come è avvenuto in specie, con lo specifico giudizio di congruità siccome operato da parte del Tribunale in esito alla negativa considerazione del precedente specifico - al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217;
Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475). 4.1.1. In relazione poi alla seconda parte della doglianza, non è anzitutto necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). A questo riguardo, non va peraltro altresì dimenticato che la sentenza che irroga la pena pecuniaria, in caso di previsione alternativa con la pena detentiva, in misura prossima al massimo edittale, non deve esporre diffusamente le ragioni, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo, Rv. 245353). Infatti, quando per la violazione ascritta all'imputato sia prevista alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Sez. 3, n. 37867 del 18/06/2015, Di Santo, Rv. 264726).
Ciò posto, in specie il Giudice del merito - correttamente applicando tali principi - ha inflitto all'odierno ricorrente una pena base di euro diciottomila di ammenda, in seguito ridotta per l'applicazione delle attenuanti generiche, non nella loro massima estensione, e quindi per la scelta del rito abbreviato. A questo proposito, peraltro, la sanzione edittale prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 309 a euro 30.987, sì che il lieve scostamento della pena pecuniaria dalla relativa media edittale è stato giustificato proprio dalla scelta di congruità espressamente operata, da un lato optando per la sanzione pecuniaria e dall'altro contenendola in misura di poco superiore alla mediana, ricavata secondo la metodologia ricordata (30.987 meno 309 = 30.678, diviso due = 15.339 più 309 =15.648). 4.1.2.
In relazione infine alla denegata sospensione condizionale, vero è che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206). Invero, ed anche al riguardo la sentenza è esente da vizi, tenuto conto di detti rilievi è stata ritenuta immune da censure la decisione di secondo grado che aveva confermato il diniego della sospensione condizionale della pena sulla base di un precedente specifico gravante sull'imputato (cfr.
Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995), come è appunto avvenuto in specie.
5. Le considerazioni che precedono, stante la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, non possono che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e