Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 49470/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49470/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 31 marzo 2021 il Tribunale di Cremona ha condannato Biagio Luca Gravante alle pene di legge per il reato dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 in combinato disposto con l'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001, perché aveva omesso di avvertire la lavoratrice Erika Bonvicini dei rischi per le lavoratrici gestanti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 624 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 49470/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa presenta un atto di appello convertito in ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte con cui eccepisce il vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante la specifica richiesta.

Parole chiave

Generato dall'IA
colpa grave malattia e maternità rischi per la salute obbligo legale d'informazione mancanze gravi malattie gravi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
La difesa presenta un atto di appello convertito in ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte con cui eccepisce il vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante la specifica richiesta.
art. 624 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità.
art. 131-bis cod. proc. pen
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gravante Biagio Luca, nato a Milano il 10 gennaio 1974, avverso la sentenza in data 31/03/2021 del Tribunale di Cremona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 31 marzo 2021 il Tribunale di Cremona ha condannato Biagio Luca Gravante alle pene di legge per il reato dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 in combinato disposto con l'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001, perché aveva omesso di avvertire la lavoratrice Erika Bonvicini dei rischi per le lavoratrici gestanti.

2. La difesa presenta un atto di appello convertito in ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte con cui eccepisce il vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante la specifica richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Risulta dalla sentenza che la difesa dell'imputato aveva chiesto il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., richiesta su cui non v'è alcuna motivazione del Tribunale di Cremona, neanche implicita. La pena irrogata è stata quella dell'ammenda in luogo di quella dell'arresto e per giunta è stata indicata in misura inferiore al medio edittale (pena base euro 3.000, ridotta a euro 2.000 per le generiche). Infatti, ai sensi dell'art. 55, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008, la violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.200 a euro 5.200.

La presenza di precedenti, che ha indotto il Giudice a negare il beneficio della pena sospesa, non integra di per sé l'abitualità del comportamento ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., perché bisogna valutare nello specifico la perdurante rilevanza di questi precedenti, anche tenuto conto della recente apertura delle Sezioni Unite all'applicabilità della causa di proscioglimento al reato continuato (Sez. U, n. 18891 del 27/01/202, Ubaldi, Rv. 283064-01). La sentenza va pertanto annullata per consentire al Tribunale di Cremona di valutare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen. e rinvia sul punto al Tribunale di Cremona. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato Così deciso, il 4 novembre 2022 Il Consigliere est