Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of review request due to lack of special power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the review request. The appellant argued that his dual role as defender and sole shareholder of the seized company entitled him to act without a specific power of attorney. The court ruled that a special power of attorney is strictly required when the defender acts on behalf of the legal entity, and since the seized assets belonged to the company rather than the individual, the individual had no standing to challenge the seizure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 256 lett. b) d.lgs. n. 152/2006; A defender acting as the legal representative of the company holding seized assets must hold a special power of attorney to file a review request, and an individual defendant lacks standing to challenge the seizure if the assets do not belong to them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: TALE Armin, nato in Macedonia il 30/07/1990 avverso l'ordinanza emessa il 09/06/2022 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 09/06/2022, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da TALE Armin, in qualità di legale rappresentante della DEM-ARM GRUP s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 12/05 2022, nell'ambito del procedimento a carico del TALE per il reato di cui all'art. 256 lett.
b) d.lgs. n. 152 del 2006.
2. Ricorre per cassazione il TALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata convalida del sequestro di iniziativa, non essendo comunque stata notificata al ricorrente, il quale, essendo proprietario di tutte le quote e amministratore unico della DEM-ARM GRUP s.r.I., "di fatto, è la società in questione". 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione della procura speciale conferita dal TALE al difensore, al momento della nomina. Si evidenzia che la procura speciale era chiaramente contenuta nell'atto di nomina presente in atti e allegato al ricorso, al quale doveva farsi riferimento (anziché al verbale di nomina ed elezione di domicilio redatto dai Carabinieri di Mestre), dovendosi quindi il difensore considerarsi legittimato alla proposizione del riesame, "anche se il sig.
TALE fosse stato qualificato come mero terzo interessato e non come amministratore unico della società". 2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus, alla luce delle complessive risultanze in atti.
3. Con requisitoria scritta ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando - quanto al secondo motivo - che la richiesta di riesame era stata proposta dal difensore nell'interesse della ARM-GROUP e non dell'indagato (che peraltro non avrebbe avuto diritto alla restituzione del cassone, non essendone proprietario); risultando assorbite le ulteriori censure.
4. Con memoria del 24/10/2022, il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Devono invero essere condivise le considerazioni svolte dal Procuratore Generale in ordine alla originaria inammissibilità della richiesta di riesame, rilevata dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza impugnata con l'odierno ricorso. Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva» (Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257 - 01.
In senso conforme, cfr. Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, dep.2012, Pambianchi, Rv. 251997 - 01: «il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona 2 giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale»).
3. È in tale condivisibile cornice ermeneutica che deve essere valutata la declaratoria del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame, presentata dal difensore del TALE "in qualità di legale rappresentante della società DEM-ARM GROUP s.r.l. con sede in Venezia proprietaria dei beni oggetto del provvedimento impugnato" (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Il difensore ha censurato la decisione con il secondo motivo di ricorso, allegando copia dell'"atto di nomina a difensore di fiducia e contestuale procura speciale" del 30/05/2022, depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. È tuttavia evidente, dalla lettura dell'atto, che la procura - comprendente anche la presentazione di richiesta di riesame - è stata rilasciata all'avv. Troccolo dal TALE in proprio, senza alcun riferimento alla società proprietaria dei beni oggetto della misura cautelare reale né, tanto meno, a proprie funzioni rappresentative di tale società.
4. È poi appena il caso di accennare, per completezza, al fatto che le conclusioni di inammissibilità, raggiunte dal Tribunale, sarebbero risultate incensurabili anche laddove, in forza della richiamata procura speciale, l'impugnazione fosse stata proposta dal TALE in qualità di indagato: è infatti pacifico che i beni in sequestro non appartengono a quest'ultimo, ma alla già richiamata società. Sul punto, viene in rilievo il principio affermato da questa Suprema Corte, in termini del tutto consolidati, secondo cui «l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro» (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01).
5. Le considerazioni fin qui svolte assumono rilievo assorbente, ed impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.