Sentenza — n. 49314/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORIELLO Massimiliano, nato a Salerno il 22 febbraio 1975; avverso la ordinanza n. 52/22 del Tribunale di Salerno del 29 marzo 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, con ordinanza del 29 marzo 2022, rigettato l'appello formulato da Santoriello Massimiliano, avente ad oggetto il provvedimento emesso in data 19 gennaio 2022 con la quale il Gip del locale Tribunale aveva rigettato la richiesta di dissequestro dei beni assoggettati a sequestro preventivo in data 2 novembre 2021 dal Gip del medesimo Tribunale nel corso dello svolgimento di indagini preliminari a carico del Santoriello in ordine a reati di carattere tributario, riguardanti, in ipotesi, il profitto conseguito dalla Power Tech attraverso la commissione dei reati di cui sopra, concernenti la fraudolenta utilizzazione in sede di dichiarazioni fiscali di fatture per la documentazione di elementi passivi di reddito relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 49314/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo il ricorrente si è doluto della ritenuta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza effettiva del fumus commissi delicti costituente il presupposto per la adozione del provvedimento impugnato. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta, infine, la violazione di legge per non avere il Tribunale fornito alcuna indicazione in ordine alla esistenza del pericolo nel ritardo, elemento anche questo legittimante la adozione della misura cautelare oggetto di impugnazione.
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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORIELLO Massimiliano, nato a Salerno il 22 febbraio 1975; avverso la ordinanza n. 52/22 del Tribunale di Salerno del 29 marzo 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, con ordinanza del 29 marzo 2022, rigettato l'appello formulato da Santoriello Massimiliano, avente ad oggetto il provvedimento emesso in data 19 gennaio 2022 con la quale il Gip del locale Tribunale aveva rigettato la richiesta di dissequestro dei beni assoggettati a sequestro preventivo in data 2 novembre 2021 dal Gip del medesimo Tribunale nel corso dello svolgimento di indagini preliminari a carico del Santoriello in ordine a reati di carattere tributario, riguardanti, in ipotesi, il profitto conseguito dalla Power Tech attraverso la commissione dei reati di cui sopra, concernenti la fraudolenta utilizzazione in sede di dichiarazioni fiscali di fatture per la documentazione di elementi passivi di reddito relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l'indagato, articolando a tal fine tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di impugnazione è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto della censura avente ad oggetto la ritenuta incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, posto che la stessa si sarebbe radicata o di fronte al Tribunale di Nocera Inferiore, competente per territorio relativamente al Comune di Cava dei Tirreni, luogo ove aveva la sua sede legale la Power Tech, cioè la società gestita dal ricorrente, ovvero di fronte a quello di Velletri, cioè di fronte al Tribunale avente giurisdizione per i reati compiuti a Grottaferrata ove era la sede delle Effemmestore, soggetto che avrebbe emesso le fatture prive di giustificazione.
Con il secondo motivo il ricorrente si è doluto della ritenuta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza effettiva del fumus commissi delicti costituente il presupposto per la adozione del provvedimento impugnato. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta, infine, la violazione di legge per non avere il Tribunale fornito alcuna indicazione in ordine alla esistenza del pericolo nel ritardo, elemento anche questo legittimante la adozione della misura cautelare oggetto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile e per tale lo stesso va dichiarato per le ragioni che saranno di seguito evidenziate.Come il ricorrente ha segnalato tramite il proprio difensore fiduciario, questi ha formulato espressa rinunzia al ricorso introduttivo del presente giudizio. Tale circostanza, ancorchè non consacrata da una espressa propalazione resa in tale senso anche dall'attuale ricorrente, determina, comunque, questo giudice a dichiarare la inammissibilità del ricorso, stante la ritenuta cessazione dell'interesse del ricorrente alla adozione del provvedimento con esso richiesto. Tale inammissibilità, non avendo comportato l'esame della fondatezza o meno del ricorso, va pronunziata senza condanna di spese a carico del rinunziante. PQM Dichiara inammissibile il ricorso a seguito di rinuncia del ricorrente. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigli