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Sentenza — n. 49242/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sports violence prevention order due to unclear validation time violating defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49242/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the lower court's validation of a sports violence prevention order because the specific time of validation was not recorded. The applicant argued that the 48-hour defense period was violated due to this uncertainty, while the prosecution requested dismissal. The court ruled that in strict personal liberty cases, formal irregularities regarding timing cannot be presumed valid, rendering the order null and void.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 2, legge 12 dicembre 1989 n. 401; In matters of personal liberty, uncertainty regarding the validation time of administrative measures renders them void as it violates the right to defense, precluding any presumption of formal regularity.

Parole chiave

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sports violence prevention validation time uncertainty right to defense personal liberty measures nullity of administrative act formal irregularity presumption of validity calciatore professionista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 2, legge 12 dicembre 1989 n. 401
Da ciò consegue la cessazione dell'efficacia del provvedimento del questore di, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016
modd., comporta la caducazione della stessa misura (così Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep.
Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020
Sez. 3, n. 5621 del 8 luglio 2016
Sez. 3, n. 5621 del 8 luglio 2016).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caravaggi Luca, nato a Desenzano sul Garda il 18/11/1991 avverso l'ordinanza del 25/7/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha convalidato il provvedimento del 22 luglio 2022 del Questore di Brescia, notificato all'interessato il 23 luglio 2022, con il quale era stato imposto a Luca Caravaggi il divieto per 8 anni di accedere ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo per lo stesso periodo di presentarsi presso il Comando dei Carabinieri di Nuvolento in concomitanza con gli incontri domestici della squadra di calcio del Brescia. 2, Avverso tale ordinanza il sottoposto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che vengono enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione. 2.1.

In primo luogo, ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza legittimanti l'adozione della misura limitativa della libertà personale da parte della autorità amministrativa, evidenziando che nell'intervallo tra l'emissione del provvedimento del questore e la convalida egli aveva dovuto recarsi presso l'autorità di polizia per due volte, in concomitanza con l'incontro di calcio tra le squadre del Brescia e della Sampdoria. 2.2. In secondo luogo ha eccepito l'eccessiva limitazione del tempo assegnatogli per esercitare il diritto di difesa, in quanto il provvedimento del questore gli era stato notificato il 23 luglio 2022 alle ore 11.39, il pubblico ministero ne aveva chiesto la convalida entro il termine di 48 ore stabilito per tale adempimento, ma il giudice per le indagini preliminari lo aveva convalidato il 25 luglio 2022 in orario imprecisato, con la conseguente incertezza in ordine all'osservanza del termine minimo di 48 ore previsto a favore del sottoposto tra la notificazione del provvedimento del questore e la sua convalida per esercitare il diritto di difesa e, con essa, la derivata nullità dell'ordinanza. 2.3.

Infine, con un terzo motivo, ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 10 della I. n. 241 del 1990 e la mancanza di motivazione riguarda alla congruità della misura impostagli, che non era in alcun modo stata giustificata dal giudice, neppure con una formula di sintesi.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, evidenziando il mancato rispetto del diritto del sottoposto al contraddittorio cosiddetto cartolare, a causa del mancato da parte del giudice del termine dilatorio di 48 ore previsto in suo favore per l'esercizio del diritto di difesa.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo ricorso è fondato e assorbente.

2. E' univoco nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma 2, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura (così Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244, che nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari).

Nel caso in esame l'eccezione difensiva relativa al mancato rispetto dell'orario in cuì è stato convalidato il provvedimento del questore risulta fondata, in quanto tale orario non è stato apposto sull'attestazione di deposito dell'atto. Ne consegue che l'ora di deposito risulta oggettivamente incerta, e con essa anche il rispetto del suddetto termine dilatorio di 48 dalla notifica previsto a favore del sottoposto per consentirgli di svolgere, sia pure nella forma del contraddittorio cartolare, le proprie difese, per cui il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio per violazione del diritto di difesa del sottoposto, in quanto in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina formale e rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale degli atti giudiziari, compreso il rispetto del termine a difesa spettante al sottoposto, che quindi, in mancanza di indicazioni circa l'orario di deposito del provvedimento impugnato, non può ritenersi rispettato, con la conseguente nullità dell'ordinanza di convalida (cfr., in tal senso, tra le tante, da ultimo, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341).

Da ciò consegue la cessazione dell'efficacia del provvedimento del questore di, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 5621 del 8 luglio 2016).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia in data 22/7/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il pre