Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's withdrawal caused by loss of interest in the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request before the hearing due to a lack of interest. The defense argued that the withdrawal was justified by the restitution of seized funds, rendering the appeal moot. Consequently, the court ruled that this voluntary withdrawal precluded the need for a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request before the hearing, as the subsequent loss of interest negates the necessity of a decision on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ivanovic Ivana, nata in Serbia il 23/10/197S, avverso l'ordinanza in data 04/05/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di Ivana Ivanovic avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Reggio Calabria di rigetto dell'istanza di revoca o modifica dei sequestri preventivi dei conti correnti, prodotti finanziari e altre utilità detenute da Ivana Ivanovic, indagata dei reati di associazione a delinquere, di reati tributari ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione l'indagata sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il fumus commissi delicti della truffa aggravata. Con memoria del 3 maggio 2022 la difesa ha comunicato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo l'interessata ottenuto la restituzione di quanto in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile alla ricorrente, la ricorrente non va condannata né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore I