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Sentenza — n. 48677/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48677/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48677/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 4 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di Ivana Ivanovic avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Reggio Calabria di rigetto dell'istanza di revoca o modifica dei sequestri preventivi dei conti correnti, prodotti finanziari e altre utilità detenute da Ivana Ivanovic, indagata dei reati di associazione a delinquere, di reati tributari ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 48677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sequestro di conti bancari beni sequestrati sequestro fiscale perseguimento penale per truffa distrazione di valori patrimoniali
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ivanovic Ivana, nata in Serbia il 23/10/1975, avverso l'ordinanza in data 04/05/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di Ivana Ivanovic avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Reggio Calabria di rigetto dell'istanza di revoca o modifica dei sequestri preventivi dei conti correnti, prodotti finanziari e altre utilità detenute da Ivana Ivanovic, indagata dei reati di associazione a delinquere, di reati tributari ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione l'indagata sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il futnus commissi delicti della truffa aggravata.Con memoria del 3 maggio 2022 la difesa ha comunicato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo l'interessata ottenuto la restituzione di quanto in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, cornma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile alla ricorrente, la ricorrente non va condannata né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-1)1).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres