Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 48676/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48676/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48676/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Violazione e falsa applicazione della legge penale. Il giudice ha omesso l'applicazione della confisca. Ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 322 ter del cod. pen., la confisca per il delitto di cui all'art. 8 del d. Igs. 74 del 2000 andava disposta, sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o per equivalente. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 110 cod. pen, art. 443 cod. proc. pen, art. 624 c.p; Sentenza — n. 48676/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice ha omesso l'applicazione della confisca. Ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 322 ter del cod. pen., la confisca per il delitto di cui all'art. 8 del d. Igs. 74 del 2000 andava disposta, sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o per equivalente. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca.

Parole chiave

Generato dall'IA
esclusione del dibattimento pubblico impugnazione della cancellazione ritiro dell'azione giudiziaria censure procedurali diritto di ottenere una decisione rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 110 cod. pen
Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Mantova (giudizio abbreviato) con sentenza del 14 febbraio 2020 ha condannato Giglio Giuseppe alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione a titolo di aumento per la continuazione (con altri reati già giudicati) relativamente al reato di cui agli art. 110 cod.
art. 443 cod. proc. pen
Il rinvio deve essere disposto al Tribunale e non alla Corte di appello in quanto la Procura generale non poteva appellare la decisione di condanna ex art. 443 cod. proc. pen.
art. 624 c.p
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabili
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

k,b' (251. — SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: GIGLIO GIUSEPPE nato a CROTONE il 22/09/1967 avverso la sentenza del 14/02/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa confisca.

RITENUTO IN IFATTO 1. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Mantova (giudizio abbreviato) con sentenza del 14 febbraio 2020 ha condannato Giglio Giuseppe alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione a titolo di aumento per la continuazione (con altri reati già giudicati) relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 8 d. Igs. 74 del 2000 (anno di imposta 2013) 2. Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Brescia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione e falsa applicazione della legge penale. Il giudice ha omesso l'applicazione della confisca. Ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 322 ter del cod. pen., la confisca per il delitto di cui all'art. 8 del d. Igs. 74 del 2000 andava disposta, sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o per equivalente. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Mantova, limitatamente all'omessa confisca. Il rinvio deve essere disposto al Tribunale e non alla Corte di appello in quanto la Procura generale non poteva appellare la decisione di condanna ex art. 443 cod. proc. pen. e, conseguentemente, non può applicarsi la norma speciale dell'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen. La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche senza un sequestro in atto (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 - dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616); ora dispone espressamente in tal senso l'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000; precedentemente l'art. 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007. La somma per la confisca non risulta determinata nel suo preciso ammontare, sono necessari, quindi, ulteriori accertamenti di merito per disporre la confisca. Ai sensi dell'art. 624, secondo comma, cod. proc. pen. l'accertamento della responsabilità e le altre statuizioni della sentenza risultano irrevocabili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabili