Ordinanza — n. 48392/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA nel proc. n 26557/2022. R.G.N.; udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi. OSSERVA Questa Corte, pronunciando nella camera di consiglio del 26/05/2022, in relazione ai ricorsi proposti da Tranquilli Pierluigi, Tranquilli Mauro, Tranquilli Roberto e Tranquilli Daniela, ha così deliberato: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè il decreto di perquisizione e sequestro del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli in data 14/02/2020 limitatamente ai due assegni in sequestro di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen. Considerato che, pertanto, occorre procedere alla correzione dell'errore materiale incorso nel dispositivo del ruolo della camera di consiglio nella parte in cui si è omesso di inserire dopo la parola annulla le parole senza rinvio. letto l'art. 625-bis cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 626 cod.proc.pen, art. 625-bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 48392/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA nel proc. n 26557/2022. R.G.N.; udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi. OSSERVA Questa Corte, pronunciando nella camera di consiglio del 26/05/2022, in relazione ai ricorsi proposti da Tranquilli Pierluigi, Tranquilli Mauro, Tranquilli Roberto e Tranquilli Daniela, ha così deliberato: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè il decreto di perquisizione e sequestro del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli in data 14/02/2020 limitatamente ai due assegni in sequestro di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen. Considerato che, pertanto, occorre procedere alla correzione dell'errore materiale incorso nel dispositivo del ruolo della camera di consiglio nella parte in cui si è omesso di inserire dopo la parola annulla le parole senza rinvio. letto l'art. 625-bis cod.proc.pen.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA nel proc. n 26557/2022. R.G.N.; udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi. OSSERVA Questa Corte, pronunciando nella camera di consiglio del 26/05/2022, in relazione ai ricorsi proposti da Tranquilli Pierluigi, Tranquilli Mauro, Tranquilli Roberto e Tranquilli Daniela, ha così deliberato: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè il decreto di perquisizione e sequestro del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli in data 14/02/2020 limitatamente ai due assegni in sequestro di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen. Considerato che, pertanto, occorre procedere alla correzione dell'errore materiale incorso nel dispositivo del ruolo della camera di consiglio nella parte in cui si è omesso di inserire dopo la parola annulla le parole senza rinvio. letto l'art. 625-bis cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo della camera di consiglio del 26/05/2022 in relazione al procedimento n. RG 5935/22 nel senso che dopo la parola "annulla" debbono aggiungersi le parole: "senza rinvio". Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale. Così deciso, il 20/