Cassation Court dismisses appeal against preventive seizure order due to lack of apparent reasoning regarding crime presumption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued the lower court's order lacked sufficient reasoning regarding the presumption of guilt, claiming the court ignored documentary evidence proving the company's operations were real. The Court rejected this, finding the lower court's reasoning was substantive and logically derived from the evidence of fake invoices and returned payments, thus satisfying legal requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 cod. proc. pen.; Art. 310 cod. proc. pen.: An appeal against a preventive seizure order is inadmissible if the challenged order is supported by congruent, albeit brief, reasoning that clearly demonstrates the logical path to the conclusion regarding the presumption of guilt.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cascone Fernando, nato a Napoli il 14/07/1988, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere in data 13/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito l'avv. Scarpa, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione cautelare, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l'appello proposto da Cascone Fernando, quale legale rappresentante della società De Micco Metalli Srl, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro della somma di C 513.569,64, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di indagini svolte nei confronti del medesimo Cascone per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'avv. Giuseppe Scarpa, difensore e procuratore speciale, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione di legge in relazione alla carenza di motivazione sul fumus commissi delicti. Il Tribunale non avrebbe risposto alla censura difensiva sul motivo devoluto che concerneva il fumus commissi delicti. In particolare, avrebbe reso una motivazione meramente apparente sulla natura fittizia delle operazioni che non consente di individuare il percorso argomentativo con riferimento alla posizione della società De Micco Sri che aveva utilizzato nelle dichiarazioni fiscali fatture relative a operazioni realmente esistenti.
Non si sarebbe confrontato, il Tribunale, con la produzione documentale delle fatture di vendita e dei documenti di trasporto del materiale acquistato dalla Metallurgica Casertana srl, nonché con il documentato il pagamento tramite bonifico. Inoltre, mancherebbe la motivazione sulla circostanza che il pagamento alla Metallurgica Casertana srl fosse ritornato alla società De Micco Metalli srl. L'ordinanza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con tali dati ed avrebbe reso una motivazione di puro stile. Ed ancora avrebbe omesso di valutare la circostanza che la società, pienamente operativa, aveva corrisposto l'IRES e che nel bilancio di esercizio nelle rimanenze di magazzino viene indicato il materiale acquistato dalla Metallurgica Casertana.
Infine, avrebbe omesso ogni valutazione sulla circostanza che negli estratti conto non risultavano versamenti e prelievi in contanti e che era stato documentato il via vai di autoarticolati della Metallurgica Casertana srl che consegnavano il materiale alla De Micco. L'omesso confronto con le deduzioni difensive e con le allegazioni documentali costituisce violazione di legge per motivazione apparente. Infine, con le medesime argomentazioni qui svolte, il Tribunale avrebbe accolto l'appello cautelare nei confronti di altra società indagata nel medesimo procedimento penale.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è manifestamente infondato. Da quanto esposto nella premessa del ricorso, risulta che Cascone Fernando, quale legale rappresentante della De Micco Metalli, è indagato, nella qualità indicata in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo 44), contestazione provvisoriamente elevata che ha fondato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per la somma di C 513.569,64. In tale veste contesta la sussistenza del fumus commissi delicti sotto il profilo della violazione di legge, sotto il profilo della motivazione apparente, del provvedimento con il quale il tribunale cautelare ha respinto l'appello del medesimo, essendo l'unico vizio deducibile, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. nei procedimenti in materia di misure cautelari reali (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
5. La censura appare inammissibile perché il provvedimento impugnato, contrariamente all'assunto difensivo, risulta sorretto da motivazione congrua, seppur sintetica, ma per nulla apparente, essendo evincibile l'iter argomentativo del tribunale. In particolare, il tribunale ha dato atto che il Cascone, legale rappresentante della De Micco Metalli, aveva, negli anni 2016-2017 e 2018, utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla Metallurgica Casertana per un ammontare di C 2.105.663,55, che la società Metallurgica Casertana non aveva le dimensioni per gestire tale volume di affari, elemento che in uno con la prova del "ritorno" del pagamento (cfr. pag.
5) confermava la ricorrenza del fumus del reato contestato. Da tali elementi, di sicura valenza indiziaria, e che distinguono la presente vicenda rispetto a quella già esaminata da Questa Terza sezione con riferimento ad altre posizioni, ha, poi, tratto, in via conseguenziale, la conclusione che le produzioni difensive non scalfivano il fumus del reato. Si tratta di una motivazione presente, per nulla apparente e corretta in diritto.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di