Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47686/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal criticism against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47686/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was manifestly unfounded and lacked the necessary specific criticism of the lower court's decision. The appellant argued that the trial court incorrectly treated contested surveillance footage as uncontested evidence to prove guilt. The court rejected this, noting the defense failed to address the specific reasoning regarding the identification of the suspect in the video footage, rendering the appeal generic and insufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks the necessary specific criticism of the contested decision, as the appellant must directly address the reasoning of the lower court rather than making generic assertions.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific criticism manifestly unfounded procedural inadmissibility specificity requirement surveillance evidence criminal procedure lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 cod. proc. pen.
Per la cassazione dell'ordinanza deduce con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione all'art. 273 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Art. 423 cod. pen.
152 del 2006 (capo 11) nel delitto di cui all'art. 423 cod.pen.
Art. 256 bis d.lgs n. 152 del 2006
Fontana Roberto, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Caltanissetta, ritenuto assorbito del reato di cui all'art. 256 bis d.lgs n. 152 del 2006 (capo 11) nel delitto di cui all'art.
art. 423 cod.pen
152 del 2006 (capo 11) nel delitto di cui all'art. 423 cod.pen.
art. 273 cod.proc.pen
Per la cassazione dell'ordinanza deduce con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione all'art. 273 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fontana Roberto, nato a Gela il 29/05/1969 avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 14/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Fontana Roberto, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Caltanissetta, ritenuto assorbito del reato di cui all'art. 256 bis d.lgs n. 152 del 2006 (capo 11) nel delitto di cui all'art. 423 cod.pen. (capo 12), ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., con divieto di allontanamento nelle ore serali, al medesimo applicata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gela.

2. Per la cassazione dell'ordinanza deduce con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. Argomenta il ricorrente che a fronte di una specifica censura con cui si era contestato che le immagini delle telecamere non avrebbero ritratto il ricorrente intento ad appiccare il fuoco, l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la circostanza non contestata e, dunque, erroneamente avrebbe ritenuto la gravità indiziaria nei confronti dello stesso.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed anche, in parte, privo della necessaria critica specifica al provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la commissione del reato di incendio, ex art. 423 cod.pen., per avere appiccato un fuoco di importanti dimensioni che interessava anche il vicino uliveto (da cui l'assorbimento del reato di combustione di rifiuti di cui all'art. 256 bis d.lgs n. 152 del 2006) sulla scorta delle immagini tratte dalle telecamere installate dalla p.g. che lo ritraevano insieme a Marino Emanuele, il 26/07/2021, verso le ore 18, mentre entrava nella discarica e si allontanava, pochi minuti dopo, mentre alle spalle divampava un incendio di rilevanti dimensioni (cfr. pag. 5).

Ora, la difesa contesta la gravità indiziaria dell'identificazione senza confrontarsi puntualmente, da cui la genericità della censura, sulla motivazione del tribunale che ha rilevato che l'indagato Fontana era identificato mentre percorreva la SP 115 a bordo dell'autovettura a lui in uso, in compagnia di Marino Emanuele, a seguito di un o.c.p. e di un controllo, all'uopo predisposto per l'identificazione dei soggetti che erano stati ripresi poco prima dalle telecamere. Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria e l'ha congruamente argomentato, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità, a fronte della quale il ricorrente non contesta l'intera ratio decidendi e segnatamente non contesta la circostanza dell'avvenuta identificazione del ricorrente poco dopo il fatto che, all'evidenza, corrobora il riconoscimento tramite immagini tratte dalle videoriprese.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dell