Sentenza — n. 47680/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASi deve puntualizzare che l'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte è nel senso di ritenere che l'ordine di demolizione rappresenta una sanzione amministrativa e non già una pena accessoria, una misura di sicurezza o, comunque, un effetto penale della condanna (ex plurimis Sez. 3, n. 991 del 11/06/1992 Rv. 190966; Sez. 3, n. 3107 del 02/10/1997 Rv. 208837). La questione è stata già più volte affrontata specialmente con riferimento alla necessità di includere detta statuizione nella cd. sentenza di patteggiamento in quanto, come noto, l'art. 445 cod.proc.pen. prevede che la predetta sentenza non comporta l'applicazione di pene accessorie ne' delle misure di sicurezza fatta eccezione per la confisca.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 445 cod.proc.pen, art. 444 cod.proc.pen; Sentenza — n. 47680/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 991 del 11/06/1992 Rv. 190966; Sez. 3, n. 3107 del 02/10/1997 Rv. 208837). La questione è stata già più volte affrontata specialmente con riferimento alla necessità di includere detta statuizione nella cd. sentenza di patteggiamento in quanto, come noto, l'art. 445 cod.proc.pen. prevede che la predetta sentenza non comporta l'applicazione di pene accessorie ne' delle misure di sicurezza fatta eccezione per la confisca.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI RAGUSAnel procedimento a carico di: SEDUTTORE FABIO nato a VITTORIA il 18/11/1988 avverso la sentenza del 02/03/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione delle opere abusive impartendo tale ordine
RITENUTO IN FATTO
1.11 Procuratore Generale ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa del 02/03/2022, con la quale Seduttore Fabio veniva condannato per aver abusivamente realizzato, in assenza di permesso di costruire, in assenza di un progetto esecutivo e della direzione di un professionista abilitato, una struttura portante in cemento armato, in zona sismica, senza aver denunciato l'inizio dei lavori e senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione. 1.1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per inosservanza dell'art. 31 comma 9 del D.p.r. 380/2001, in quanto il giudice di merito, nel pronunciare sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e disporre la sospensione condizionale della pena, ha omesso di statuire la sanzione accessoria dell'ordine di demolizione delle opere, pur essendo tale statuizione obbligatoria.
2. Il Procuratore generale, dott. Pasquale Fimiani, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, impartendo tale ordine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve puntualizzare che l'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte è nel senso di ritenere che l'ordine di demolizione rappresenta una sanzione amministrativa e non già una pena accessoria, una misura di sicurezza o, comunque, un effetto penale della condanna (ex plurimis Sez. 3, n. 991 del 11/06/1992 Rv. 190966; Sez. 3, n. 3107 del 02/10/1997 Rv. 208837). La questione è stata già più volte affrontata specialmente con riferimento alla necessità di includere detta statuizione nella cd. sentenza di patteggiamento in quanto, come noto, l'art. 445 cod.proc.pen. prevede che la predetta sentenza non comporta l'applicazione di pene accessorie ne' delle misure di sicurezza fatta eccezione per la confisca.
Ed al riguardo si è coerentemente concluso che l'ordine di demolizione deve essere disposto anche in sede di patteggiamento ex art. 444 cod.proc.pen. ancorché non sia stato oggetto dell'accordo. (Sez. 3, n. 3107 del 02/10/1997 Rv. 208837; Sez.3, n. 21894 del 22/05/2007, Rv. 236950 - 01). Pertanto, qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art.444 cod. proc. pen., per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, il giudice di legittimità - considerato che il predetto ordine prescinde per il suo carattere obbligatorio "ex lege" dalla volontà espressa dalle parti nell'accordo sulla pena - può emettere direttamente tale statuizione senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito ex art.620 lett./) (Sez.3. n. 3467 del 08/11/1999, Rv. 216378 - 01), posto che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez.
U, 30/11/2017, Matrone).
2. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa emanazione dell'ordine di demolizione, che viene impartito. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione, ordine che dispone. Così deciso all'udienza del 7 ottobre 2022 Il Consigliere este