Sentenza — n. 47669/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMaurizio Valente ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 22/11/2021 con la quale veniva confermata la condanna emessa dal Tribunale di Torino nei confronti del ricorrente in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 10 ter D.Igs. 74/2000 in data 28 dicembre 2012. 1.1. Il ricorrente deduce con unico motivo di ricorso l'estinzione del reato per maturazione dei termini di prescrizione antecedentemente alla pronuncia della sentenza di appello del 22/11/2021, sebbene non eccepita dalla parte interessata nel corso del giudizio di secondo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47669/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 10 ter D.Igs. 74/2000 in data 28 dicembre 2012. 1.1. Il ricorrente deduce con unico motivo di ricorso l'estinzione del reato per maturazione dei termini di prescrizione antecedentemente alla pronuncia della sentenza di appello del 22/11/2021, sebbene non eccepita dalla parte interessata nel corso del giudizio di secondo grado.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALENTE MAURIZIO nato a TORINO il 13/01/1961 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione t,12-1.E.10
RITENUTO IN FATTO
1. Maurizio Valente ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 22/11/2021 con la quale veniva confermata la condanna emessa dal Tribunale di Torino nei confronti del ricorrente in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 10 ter D.Igs. 74/2000 in data 28 dicembre 2012. 1.1. Il ricorrente deduce con unico motivo di ricorso l'estinzione del reato per maturazione dei termini di prescrizione antecedentemente alla pronuncia della sentenza di appello del 22/11/2021, sebbene non eccepita dalla parte interessata nel corso del giudizio di secondo grado.
2. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. 1.1.Posto che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), si osserva che, nel caso in disamina, il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei risultava già decorso prima della sentenza di appello pronunciata il 22 novembre 2021. Risalendo il fatto oggetto di contestazione, infatti, al 28 dicembre 2012, è maturato il termine prescrizionale il 28 giugno 2020, durante il giudizio di appello, prima della data in cui è stata pronunciata la sentenza della corte di appello. Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. 2.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 07/10/2022 Il Consigliere estensore