Sentenza — n. 47070/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 26/7/2022, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava la richiesta avanzata ex art. 309 cod. proc. pen. da Salvatore Tarasca con riguardo all'ordinanza emessa il 7/7/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 182 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'avviso dell'udienza camerale del 26/7/2022 non sarebbe stato notificato al difensore fiduciario del ricorrente - Avv. Antonio de Martino - ma ad un altro legale - Avv. Antonio Di Martino - con indirizzo e recapito PEC diversi da quelli del primo. L'ufficio fiduciario coperto da quest'ultimo, peraltro, sarebbe stato ben noto al Tribunale, dato che il 19/7/2022 l'Avv. de Martino avrebbe avanzato richiesta di copia degli atti di indagine. Risulterebbe evidente, dunque, la nullità denunciata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47070/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tarasca Salvatore, nato a Ottaviano (Na) il 19/1/2000 avverso l'ordinanza del 26/7/2022 del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Antonio de Martino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26/7/2022, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava la richiesta avanzata ex art. 309 cod. proc. pen. da Salvatore Tarasca con riguardo all'ordinanza emessa il 7/7/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata.
2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 182 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'avviso dell'udienza camerale del 26/7/2022 non sarebbe stato notificato al difensore fiduciario del ricorrente - Avv. Antonio de Martino - ma ad un altro legale - Avv. Antonio Di Martino - con indirizzo e recapito PEC diversi da quelli del primo. L'ufficio fiduciario coperto da quest'ultimo, peraltro, sarebbe stato ben noto al Tribunale, dato che il 19/7/2022 l'Avv. de Martino avrebbe avanzato richiesta di copia degli atti di indagine. Risulterebbe evidente, dunque, la nullità denunciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. L'esame degli atti del procedimento - consentito a questa Corte dalla natura della censura proposta - evidenzia che:
a) il 13/7/2022, il Tarasca - ristretto in carcere - ha nominato proprio difensore fiduciario l'Avv. Antonio Di Martino del foro di Torre Annunziata, con revoca del precedente difensore;
b) il 18/7/2022, la cancelleria del Tribunale del riesame ha notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale allo stesso Avv. Di Martino;
c) il 19/7/2022, l'Avv. de Martino - dichiarandosi difensore fiduciario del Tarasca - ha delegato l'Avv. Pasquale Scognamiglio a prendere visione del fascicolo ed estrarre copia degli atti;
d) nel verbale del 26/7/2022, innanzi al Tribunale del riesame, è stato dato atto della presenza dell'Avv. Pasquale Scognamiglio "che sostituisce l'Avv. de Martino Antonio", peraltro con deposito di una memoria a firma dello stesso Avv. de Martino;
e) nello stesso verbale, il ricorrente - presente personalmente - ha chiarito che la nomina in precedenza fatta era da riferire, in realtà, all'Avv. de Martino del foro di Torre Annunziata, "che in questa sede dichiara di voler nominare, con revoca dell'Avv. De Luca" (forse un refuso, comunque irrilevante, non risultando alcun Avv. De Luca coinvolto nella difesa).
5. Tutto ciò premesso, risulta dunque evidente che nessuna violazione di legge può essere riscontrata. Alla data della notifica degli avvisi di fissazione dell'udienza, infatti, il difensore formalmente nominato dal Tarasca era l'Avv. Antonio Di Martino, correttamente destinatario dell'avviso stesso. La nomina dell'Avv. de Martino, per contro, è stata ufficializzata dal ricorrente soltanto all'udienza camera del 26/7/2022; in quella occasione, peraltro, lo stesso legale era presente a mezzo di un sostituto dallo stesso nominato e, sempre tramite questi, ha depositato una memoria difensiva.6. Non si è verificata, dunque, alcuna nullità formale, né alcuna sostanziale lesione del diritto di difesa.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così