Cassation court dismisses appeal due to lack of evidence proving loss of documents and invalid oral agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax fraud. The defense argued that the burden of proof was improperly shifted and that documents were lost due to an oral agreement with a third-party company, yet offered no documentary evidence to support these claims. The court rejected these assertions as purely hypothetical and unsupported by concrete facts, finding the first-instance reasoning logically sound and free from contradiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: The burden of proof remains on the prosecution; a claim of lost documents or lack of written contracts must be substantiated by concrete evidence, not mere assertions or hypothetical scenarios.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: GRECO Adriano, nato a Tropea il 10/05/1982 avverso la sentenza emessa il 29/09/2021 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29/09/2021, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in data 13/10/2020, con la quale GRECO Adriano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di dichiarazione infedele (con riferimento, in particolare, alla indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2010 e 2011, e alla indicazione di elementi attivi in misura inferiore all'ammontare effettivo nella dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2011), a lui ascritti con riferimento alle dichiarazioni, da lui sottoscritte, presentate dalla ARGENTEA soc. coop.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'operata inversione dell'onere della prova per il delitto contestato. Si censura la sentenza per essersi basata sui soli accertamenti della Guardia di Finanza, che avevano ritenuto inesistenti i costi per i quali non era stata rinvenuta documentazione giustificativa. Al riguardo, la difesa rappresenta che la ARGENTEA aveva fissato la propria sede in un immobile della società DOMUS NORD, e aveva concordato con la proprietà di conservare la documentazione all'interno dell'immobile pur avendo spostato altrove la sede sociale: peraltro, la crisi della DOMUS NORD aveva comportato il rilascio dei locali da parte di quest'ultima, "con conseguente disinteresse per le scritture di ARGENTEA, inopinatamente rimosse senza previa comunicazione agli interessati" (pag. 3 del ricorso).
Si evidenzia ancora che la documentazione era costituita dalle fatture regolarmente contabilizzate dallo studio commercialista al quale erano state consegnate e poi ritirate, sicchè non poteva ritenersi - se non in una prospettiva di inversione dell'onere della prova - che al momento della dichiarazione l'imputato fosse animato dal dolo di evadere le imposte. 2.2. Vizio di motivazione, anche per travisamento, della deposizione dell'operante con riferimento alla verifica presso la CENTRO SERVIZI soc. coop. (principale fornitore di ARGENTEA). Si lamenta il mancato apprezzamento del fatto che l'operante aveva ammesso di non aver effettuato controlli incrociati, asseritamente a causa di un pregresso ma non meglio precisato controllo, e di non aver alcuna documentazione di supporto (nessuna indagine era invece stata esperita presso l'altro fornitore); si censura inoltre la sentenza per aver ritenuto che, presso la CENTRO SERVIZI, si sarebbe dovuta reperire documentazione utile per valutare la posizione ARGENTEA.
Sotto altro profilo, si osserva che la CENTRO SERVIZI non era una cartiera, e che "il mancato rinvenimento di contratti tra le due società non rappresenta un elemento insolito e comunque non inficia la validità della fattura" (pag. 8 del ricorso), essendo i rapporti tra cooperative sovente caratterizzati dall'assenza di accordi scritti. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei costi rispetto al fatturato prodotto. Si lamenta la mancata considerazione di altri costi pacificamente sussistenti (affitto, utenze, cancelleria ecc.), e della sproporzione tra i costi documentati per il personale e la misura dei ricavi, anomala per l'attività svolta (facchinaggio e pulizie) al punto da far ritenere certa la presenza di altri costi. e". i 3.
Con memoria del 15/07/2022, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che le censure difensive riguardavano il merito delle valutazioni espresse dalla Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nella valutazione delle doglianze difensive, che possono essere trattate congiuntamente, appare anzitutto opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si intende qui ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di legittimità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.
3. D'altra parte, la Corte territoriale non si è affatto limitata a richiamare adesivamente le considerazioni del Tribunale. Il percorso argomentativo tracciato nella sentenza impugnata - da valutare congiuntamente con quello esposto nella sentenza di primo grado, alla luce dei noti principi in tema di c.d. doppia conforme (cfr. ad es. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01) fa evidentemente perno sull'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza» (Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856 - 01).Ponendosi in tale ottica, la Corte territoriale ha ritenuto che la prospettazione accusatoria meritasse di essere condivisa anche quanto alla metodologia utilizzata nell'accertamento dei costi sostenuti dalla ARGENTEA, valorizzando tra l'altro (pag. 3 segg.): l'assenza di documentazione contabile ed extracontabile, senza che l'affermazione di una perdita incolpevole fosse stata supportata da qualsiasi elemento (ricevute, ecc.) comprovante l'avvenuta consegna alla società che l'avrebbe "smaltita" (cfr. le dichiarazioni rese sul punto dal ricorrente e riportate a pag. 4 della sentenza di primo grado); le dichiarazioni della dipendente dello studio commercialista, in ordine alla mancata consegna dei documenti relativi alle operazioni sottostanti alle fatture di volta in volta consegnate; l'avvenuta ricostruzione, grazie allo studio predetto, dei soli costi riferibili al personale della ARGENTEA; l'assenza di documentazione attestante rapporti contrattuali tra la ARGENTEA e la CENTRO SERVIZI, riferita dall'operante all'esito di verifica presso detta società; l'assenza di documentazione a sostegno anche della sussistenza di altri costi, meramente indicati con l'atto di appello.
Il compendio argomentativo desumibile dalle sentenze di merito, certamente estraneo ad improprie inversioni degli oneri probatori, appare immune da illogicità manifesta o contraddittorietà, e non può certo dirsi vulnerato dai rilievi della difesa, del tutto privi di documentazione idonea a sostenerli. Come già accennato, la prospettazione di una perdita incolpevole della documentazione non è stata corredata da alcun supporto documentale comprovante l'accordo raggiunto con la società depositaria, i passi formali posti in essere per il recupero della documentazione stessa, ecc.
Allo stesso modo, deve osservarsi che - a un dato di assoluta, intrinseca rilevanza, costituito dall'assenza di documentazione giustificativa dei rapporti tra l'ARGENTEA e la CENTRO SERVIZI (anche presso tale società) - sono stati opposti rilievi critici sulla conduzione delle indagini, sulla pretesa genericità della deposizione dell'operante, ecc., senza peraltro che tali rilievi fossero corredati da elementi concreti, effettivamente idonei a vulnerare l'impianto accusatorio e a comprovare l'esistenza di effettivi rapporti tra le due cooperative.
Neppure è possibile attribuire alcun rilievo particolare, ai fini predetti, all'asserzione secondo cui i rapporti tra le cooperative sarebbero "sovente caratterizzati dall'assenza di accordi scritti, onde limitare il rischio di vertenze per interposizione di mano d'opera" (cfr. pag. 9 del ricorso). Al di là di ogni considerazione sull'intrinseca verosimiglianza di tale ipotesi (anche alla luce della obiettiva estrema rilevanza dei costi che l'ARGENTEA avrebbe sopportato in forza di meri accordi stipulati oralmente), è appena il caso di rilevare che trattasi di una prospettazione difensiva non corredata da alcun elemento di riscontro, neanche dichiarativo.Altrettanto è a dirsi quanto all'ultimo ordine di rilievi: si censura la sentenza per non essersi soffermata su una prospettazione, quale l'asserita sproporzione tra costi e ricavi (tenendo conto della tipologia di attività svolta), che risulta anche in questo caso ipotetica ed astratta, ovvero priva di deduzioni concrete a sostegno.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro