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Sentenza — n. 47034/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47034/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47034/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 15 novembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 19 dicembre 2017 del GIP del Tribunale di Torino, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Marco Casorzo per le violazioni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 fino al 24 maggio 2011 perché estinte per prescrizione e ha rideterminato la pena per i residui fatti in mesi nove e giorni dieci di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47034/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 8 d.lgs. n. 74 del 2000 fino al 24 maggio 2011 perché estinte per prescrizione e ha rideterminato la pena per i residui fatti in mesi nove e giorni dieci di reclusione.

Parole chiave

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fatture fittizie false indicazioni su attività commerciali falsità in certificati irregolarità finanziarie responsabilità civile del consulente fiscale frode fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Dalle sentenze di merito non sono emersi elementi per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Casorzo Marco, nato a Torino il 31/03/1963, avverso la sentenza in data 15/11/2021 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, letta per l'imputato la comunicazione dell'avv. Luigi Parenti in merito al decesso del suo assistito

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 novembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 19 dicembre 2017 del GIP del Tribunale di Torino, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Marco Casorzo per le violazioni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 fino al 24 maggio 2011 perché estinte per prescrizione e ha rideterminato la pena per i residui fatti in mesi nove e giorni dieci di reclusione.

2. Il ricorrente presenta due censure. Con la prima lamenta la violazione di legge perché le condotte criminose erano tutte prescritte al 31 dicembre 2021. Con la seconda eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché l'accertamento era stato eseguito solo nei confronti della società. Contesta la prova fondata sull'uso del contante, in particolare sui prelievi, che, secondo i finanzieri, erano serviti per la restituzione ai soci della società. Censura la decisione perché fondata esclusivamente sulle presunzioni semplici derivanti dalle verifiche dell'Ufficio Antifrode aventi a oggetto una società terza estranea. Il difensore comunica il 7 settembre 2022 il decesso del suo assistito e trasmette il certificato da cui si desume la morte in data 14 maggio 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Nel certificato di morte trasmesso dal difensore di Marco Casorzo si legge che l'imputato è deceduto il 14 maggio 2022. Dalle sentenze di merito non sono emersi elementi per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso, il 20 settembre 202