Sentenza — n. 46242/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice monocratico del Tribunale di Brescia con sentenza dell'8 aprile 2022, applicava a Hu Jinmei la pena di mesi 8 di reclusione, ex art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, anno di imposta 2018, con la pena sospesa (IVA evasa per euro 110.751,00).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46242/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Brescia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. peri. 2.
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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: HU 3INMEI nato il 07/09/1955 avverso la sentenza dei 08/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO mArrEo soca; lettele conclusioni del PG, Giuseppe Riccardi: "Annullamento con rinvio limitatamente all'omessa confisca".
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Brescia con sentenza dell'8 aprile 2022, applicava a Hu Jinmei la pena di mesi 8 di reclusione, ex art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, anno di imposta 2018, con la pena sospesa (IVA evasa per euro 110.751,00).
2. Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Brescia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. peri. 2.
1. Violazione e falsa applicazione della legge penale. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il giudice ha omesso l'applicazione della confisca. Ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 322 ter del cod. pen., la confisca per il delitto di cui all'art. 5 del d. Igs. 74 del 2000 andava disposta, sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o per equivalente. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca.
3. La Procura generale della Suprema Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, ha chiesto l'accoglimento del ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Brescia e l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata, limitatamente all'omessa confisca, disponendo la confisca e con rinvio al Tribunale di Brescia per la determinazione dell'ammontare della confisca. La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur lacklove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti. - Fattispecie in tema di reati tributari - (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 - dep. 04/1.1/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616); ora dispone espressamente in tal senso l'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000; precedentemente art. 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007. La somma per la confisca non è determinata nel suo preciso ammontare e sono necessari, quindi, ulteriori accertamenti di merito per disporre la confisca nel suo preciso ammontare (art. 620, primo comma, lettera L), cod. proc. pen.); conseguentemente si dispone il rinvio al Tribunale di Brescia, per la determinazione dell'importo della somma da confiscare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa confisca, statuizione che dispone e rinvia per nuovo giudizio al Tribuna