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Sentenza — n. 45897/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45897/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45897/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ritualmente richiesta con l'atto di appello ed espressamente menzionata dalla stessa Corte territoriale, in sede di riepilogo dei motivi di ricorso. Pér ciò che riguarda i rilievi concernenti l'affermazione di penale responsabilità, ritiene il Collegio di dover richiamare il consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 131-bis c.p, art. 624 c.p; Sentenza — n. 45897/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., ritualmente richiesta con l'atto di appello ed espressamente menzionata dalla stessa Corte territoriale, in sede di riepilogo dei motivi di ricorso. Pér ciò che riguarda i rilievi concernenti l'affermazione di penale responsabilità, ritiene il Collegio di dover richiamare il consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Parole chiave

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sottrazione di un contributo tentata sottrazione d'imposta evasione all'obbligo di contribuzione condono del dazio dazio deduzione dal reddito

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il ricorso è fondato limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ritualmente richiesta con l'atto di appello ed espressamente menzionata dalla stessa Corte territoriale, in sede di riepilogo dei motivi di ricorso.
art. 131-bis c.p
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Messina.
art. 624 c.p
Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine al
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZIZZO Edoardo, nato a Antillo il 01/02/1956 avverso la sentenza emessa il 21/01/2022 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Paola Barbaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN IFATTO 1.

Con sentenza del 21/01/2022, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, in data 15/12/2020, con la quale ZIZZO Edoardo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in concorso, con riferimento alle cessioni di due terreni alla moglie RUSSO Lucia e della quota indivisa di altri beni, onde rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva comunicata dall'Agenzia delle Entrate per le imposte, interessi e sanzioni per complessivi Euro 387,801,74.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta alle deduzioni svolte in appello. Si censura il carattere apparente della motivazione, con riferimento ai vari profili trattati con l'impugnazione della sentenza di primo grado.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che le questioni dedotte concernevano aspetti fattuali adeguatamente esaminati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ritualmente richiesta con l'atto di appello ed espressamente menzionata dalla stessa Corte territoriale, in sede di riepilogo dei motivi di ricorso.

2. Pér ciò che riguarda i rilievi concernenti l'affermazione di penale responsabilità, ritiene il Collegio di dover richiamare il consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in censure che appaiono in parte prive della necessaria specificità (non essendo stata adeguatamente chiarita la rilevanza dei documenti asseritamente ignorati), in parte attinenti al merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale in piena sintonia con il primo giudice. Valutazioni imperniate, quanto alla configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 d.l.vo n. 74 del 2000, sulla stretta correlazione logico- temporale individuata tra la comunicazione preventiva al ricorrente dell'avvio della procedura esecutiva sugli immobili e della prossima iscrizione di ipoteca, da un 2 lato, e - d'altro lato - la "repentina simulata alienazione dei beni alla moglie" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

4. Nel pervenire alle conclusioni qui appena richiamate, la Corte d'Appello ha inteso sottolineare che "può anche essere" che il valore degli immobili indicato nell'atto di vendita fosse "non di molto" superiore a quello indicato nell'atto di vendita (Euro 8.500), attribuendo peraltro rilievo al fatto che si trattasse comunque di un valore "non irrisorio", e che la vendita degli immobili avrebbe potuto "coprire sia pure in minima parte il debito tributario" (cfr. pag. 3, cit.). Osserva peraltro il Collegio che l'ottica ricostruttiva accolta dalla Corte territoriale - che ha tra l'altro ritenuto ultroneo l'approfondimento peritale sollecitato dalla difesa in ordine al valore degli immobili - avrebbe dovuto implicare la necessità di un adeguato confronto con la richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., formulata con i motivi di appello.

Sul punto, la sentenza è rimasta invece del tutto silente: ciò impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina, risultando assorbite le ulteriori doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, e dovendosi dichiarare irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dello ZIZZO in ordine al reato ascritto. P.Q.M1. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Messina.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine al