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Sentenza — n. 45552/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45552/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45552/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 11/05/2022, il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, disposto con sentenza 23/03/1993 (irrev. il 19/02/2001), dal G.i.p. della Pretura Circondariale di Napoli, nei confronti di SCOGNAMIGLIO Carmela.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45552/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge con riferimento alla omessa valutazione del profilo qui appena richiamato. Si censura l'ordinanza, anche attraverso ampi richiami della giurisprudenza interna e sovranazionale, per la totale assenza di motivazione in ordine alla proporzionalità della demolizione rispetto alle condizioni della ricorrente (che non era proprietaria di altro appartamento all'infuori di quello per cui è causa, che sarebbe costretta ad abbandonare insieme ai figli e ai nipoti conviventi e che in tal modo si vedrebbe distrutta la sede unica della vita e degli affetti familiari).

Parole chiave

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disdetta della locazione abitativa ordine di demolizione sfratto revoca del permesso di dimora sospensione del diritto di visita inviolabilità del domicilio
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO Carmela, nata a Torre del Greco il 10/10/1952 avverso l'ordinanza emessa il 11/05/2022 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11/05/2022, il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, disposto con sentenza 23/03/1993 (irrev. il 19/02/2001), dal G.i.p. della Pretura Circondariale di Napoli, nei confronti di SCOGNAMIGLIO Carmela.

2. Ricorre per cassazione la SCOGNAMIGLIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, avendo il G.i.p. illegittimamente disatteso l'istanza di rinvio per legittimo impedimento della ricorrente che aveva contratto il COVID. Si censura la motivazione addotta, imperniata sul difetto di sottoscrizione dell'esito del test da parte del sanitario che lo aveva eseguito, in quanto la SCOGNAMIGLIO si era attenuta alle disposizioni ricevute dalla farmacia al momento dell'esecuzione del test, ed aveva scaricato telematicamente l'attestazione di positività allegata dal difensore all'istanza di rinvio (attestazione che non recava, né doveva avere, alcuna sottoscrizione). Si censura l'ordinanza anche perché non preceduta da eventuali accertamenti d'ufficio sulla base della documentazione allegata a sostegno dell'istanza, e si lamenta la violazione del diritto della ricorrente a rendere dichiarazioni in ordine alla proporzionalità della misura.

2. Violazione di legge con riferimento alla omessa valutazione del profilo qui appena richiamato. Si censura l'ordinanza, anche attraverso ampi richiami della giurisprudenza interna e sovranazionale, per la totale assenza di motivazione in ordine alla proporzionalità della demolizione rispetto alle condizioni della ricorrente (che non era proprietaria di altro appartamento all'infuori di quello per cui è causa, che sarebbe costretta ad abbandonare insieme ai figli e ai nipoti conviventi e che in tal modo si vedrebbe distrutta la sede unica della vita e degli affetti familiari).

Si sottolinea, al riguardo, che tale verifica non poteva in alcun modo ritenersi superflua per effetto del mero richiamo, contenuto nell'ordinanza, all'interesse della collettività a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato: dovendosi comunque procedere alla necessaria valutazione comparativa, pur non configurandosi un diritto assoluto ad occupare un immobile anche se abusivo, 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la correttezza della motivazione adottata dal Tribunale quanto al primo motivo, ed il carattere reiterativo della residua doglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. La difesa ha invero chiarito, nel motivo di ricorso, che il certificato attestante la positività della ricorrente al test antigenico, allegato agli atti, era stato "scaricato" telematicamente seguendo le istruzioni ricevute dalla farmacia, in linea con il protocollo di intesa tra la Regione Campania e le associazioni di categoria; ha quindi rappresentato che il documento, ottenuto attraverso tale procedura, era stato allegato all'istanza di differimento dell'udienza.2 In tale complessivo contesto - dove le notorie condizioni di isolamento in cui è tenuto a collocarsi ogni persona risultata positiva al test rendono tutt'altro che illogica la condotta della SCOGNAMIGLIO e l'allegazione del certificato ottenuto per via telematica - le censure mosse dalla difesa al provvedimento del G.i.p. devono essere condivise.

Il Giudice procedente non ha invero fatto buon governo dei consolidati principi affermati da questa Suprema Corte secondo cui, «in caso di dubbio sull'attendibilità del certificato medico comprovante l'impedimento a comparire, il giudice, prima di valutarne negativamente la sussistenza, è tenuto a disporre una vista fiscale di controllo per accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza» (Sez. 5, n. 34547 del 18/06/2014, Cosci, in motivazione; in senso conforme, cfr. Sez. 4, n. 2838 del 20/11/2008, dep. 2009, Zenobi, Rv. 242492).

Il riferimento alla mancata sottoscrizione, infatti, appare in sé inidoneo - attese le particolari connotazioni progressivamente assunte dalle modalità di accertamento e comunicazione della positività al COVID-19 - a privare di qualsiasi rilievo il documento allegato all'istanza, anche ed anzi soprattutto perché ogni perplessità sull'attestazione avrebbe certamente potuto essere risolta, con semplicità ed immediatezza, contattando la farmacia in questione (oltre che, ovviamente, le competenti articolazioni del servizio sanitario).

3. Le considerazioni fin qui svolte assumono rilievo assorbente delle ulteriori censure prospettate dalla difesa, ed impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Così decis