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Sentenza — n. 45551/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45551/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45551/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, all'udienza del 25 maggio 2022, esercitata l'azione penale dal Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per le annualità 2015, 2016 e 2017, in accoglimento l'istanza della difesa, con ordinanza ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen. ha restituito gli atti al Pubblico Ministero affinché procedesse alla citazione diretta a giudizio.

Regesto Legislator

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art. 33-sexies cod. proc. pen, art. 550 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45551/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza Scarlini, le Sezioni Unite hanno affermato che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33- sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento.

Parole chiave

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imposta annuale procedura per sottrazione d'imposta rettifica delle detrazioni ripresa dell'imposta sul valore aggiunto revisione della tassazione fiscale amnistia fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 33-sexies cod. proc. pen
74 del 2000, per le annualità 2015, 2016 e 2017, in accoglimento l'istanza della difesa, con ordinanza ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen.
art. 550 cod. proc. pen
283552 - 01, hanno affermato il principio per cui in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTOnei confronti di: SENNECA ANTONIO nato a MADDALONI il 30/08/1979 avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, all'udienza del 25 maggio 2022, esercitata l'azione penale dal Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per le annualità 2015, 2016 e 2017, in accoglimento l'istanza della difesa, con ordinanza ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen. ha restituito gli atti al Pubblico Ministero affinché procedesse alla citazione diretta a giudizio.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso il Tribunale di Benevento deducendo l'abnormità dell'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare, poiché la pena edittale ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, modificata dal d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è stata determinata nel massimo in cinque anni di reclusione, mentre in precedenza era di 4 anni di reclusione. Il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe erroneamente fatto riferimento, nel decidere che si dovesse procedere con il decreto di citazione diretta a giudizio, sulla pena in vigore al momento del fatto, mentre vige il principio del tempus regit actum ai fini dell'applicazione dell'art. 550 cod. proc. pen., sicché rileva la pena prevista ex lege al momento dell'esercizio dell'azione penale, che era pari a 5 anni, essendo avvenuto l'esercizio dopo la modifica del 2019. Sul punto si richiama anche il principio espresso dalle Sezioni Unite all'udienza del 28 aprile 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. All'atto dell'esercizio dell'azione penale la pena massima prevista per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per le modifiche apportate dal d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è di cinque anni di reclusione, sicché non può procedersi con citazione diretta a giudizio ma con richiesta di rinvio a giudizio. Come correttamente rilevato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01, hanno affermato il principio per cui in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 cod. proc. pen. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, è «fisso» in quanto, stante l'inderogabilità del principio tempus regit actum in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all'imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo.

Con la sentenza Scarlini, le Sezioni Unite hanno affermato che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33- sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento.

2. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, trattandosi di atto abnorme; deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento affinché si proceda con l'udienza preliminare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento