Sentenza — n. 45547/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MASCOLO Luigi, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 30 agosto 1985; avverso la ordinanza n. 329/22 del Tribunale di Torino del 11 aprile 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Mariella DE MASELLIS, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con provvedimento reso in data 11 aprile 2022 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha respinto il ricorso proposto da Mascolo Luigi avverso l'ordinanza del 1 febbraio 2022 con la quale, ad opera del Gip del Tribunale di Torino, è stata applicata a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla provvisoria imputazione elevata nei suoi confronti in ordine a due ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di gestione di rifiuti ferrosi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45547/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la ordinanza in questione ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Mascolo articolando due motivi di ricorso; il primo motivo ha ad oggetto la mancanza di un'effettiva contestazione quanto ad una delle due ipotesi di associazione per delinquere indicate nella ordinanza cautelare; il secondo motivo di ricorso concerne la dichiarata nullità della ordinanza impugnata in quanto la stessa sarebbe carente di un'autonoma valutazione della sussistenza delle necessarie esigenze cautelari.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MASCOLO Luigi, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 30 agosto 1985; avverso la ordinanza n. 329/22 del Tribunale di Torino del 11 aprile 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Mariella DE MASELLIS, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con provvedimento reso in data 11 aprile 2022 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha respinto il ricorso proposto da Mascolo Luigi avverso l'ordinanza del 1 febbraio 2022 con la quale, ad opera del Gip del Tribunale di Torino, è stata applicata a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla provvisoria imputazione elevata nei suoi confronti in ordine a due ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di gestione di rifiuti ferrosi.
Avverso la ordinanza in questione ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Mascolo articolando due motivi di ricorso; il primo motivo ha ad oggetto la mancanza di un'effettiva contestazione quanto ad una delle due ipotesi di associazione per delinquere indicate nella ordinanza cautelare; il secondo motivo di ricorso concerne la dichiarata nullità della ordinanza impugnata in quanto la stessa sarebbe carente di un'autonoma valutazione della sussistenza delle necessarie esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prioritariamente ad ogni altra valutazione deve darsi atto della circostanza che, con nota pervenuta presso la cancelleria di questa Sezione della Corte di cassazione in data 19 luglio 2022 recante la sottoscrizione sia del ricorrente che del suo difensore fiduciario, il Mascolo ha espressamente dichiarato, considerata la intervenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, di rinunziare al ricorso ora in scrutinio. Tale evenienza impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso a suo tempo presentato, cui, visto l'art. 616 cod. proc. pen. e tenuto conto che la causale della rinunzia non è legata alla adozione di un diverso provvedimento giurisdizionale comportante l'integrale soddisfazione, conseguita per altra via, dell'interesse sotteso alla presentazione del ricorso introduttivo di questo giudizio, fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che pare equo contenere nella misura di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2022 Il Consigliere e