Sentenza — n. 45533/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONARDI Natale, nato a Messina il 5 maggio 1946; avverso la sentenza n. 1753/21 del Tribunale di Messina del 4 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 4 ottobre 2021 il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, ha dichiarato Leonardi Natale responsabile del reato di cui all'art. 5, lettera b) , della legge n. 283 del 1962, in quanto questi aveva destinato alla preparazione di pietanza all'interno del ristorante denominato "Risacca dei 2 mari" del quale egli era titolare, prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, e lo ha, pertanto, condannato, concesse al medesimo le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 30.987,00 euro di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45533/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tale dato è, peraltro, evidenziato anche dalla circostanza che il Tribunale, nel computare la pena da irrogare a carico del prevenuto, non ha applicato né il cumulo giuridico fra le pene riguardanti le due condotte in contestazione, come avrebbe invece dovuto fare laddove avesse ritenuto concorrere due delle ipotesi di violazione disciplinate dall'art. 5 della legge n. 283 del 1962, né l'aumento di pena derivante dall'applicazione dell'art. 81, cpv, cod. pen., ove avesse ritenuto ricorrere, pur nella loro plurale rilevanza penale, la continuazione fra le due condotte contestate.
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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONARDI Natale, nato a Messina il 5 maggio 1946; avverso la sentenza n. 1753/21 del Tribunale di Messina del 4 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 4 ottobre 2021 il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, ha dichiarato Leonardi Natale responsabile del reato di cui all'art. 5, lettera b) , della legge n. 283 del 1962, in quanto questi aveva destinato alla preparazione di pietanza all'interno del ristorante denominato "Risacca dei 2 mari" del quale egli era titolare, prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, e lo ha, pertanto, condannato, concesse al medesimo le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 30.987,00 euro di ammenda.
Avverso detta sentenza ha interposto, tramite il ministero del proprio difensore fiduciario, ricorso per cassazione il Leonardi, formulando 3 motivi di ricorso. Il primo concerne la violazione di legge per essere la contestazione mossa a carico dell'imputato riferita a due distinte condotte, cioè l'avere adibito alla preparazione di pietanze alimenti in cattivo stato di conservazione ed alimenti insudiciati, che sono fra loro incompatibili in quanto alternative, non potendo una sostanza essere al contempo mal conservata ed alterata. Con il medesimo motivo il ricorrente lamenta anche la mancata applicazione della disciplina sanzionatoria dettata dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.
Il secondo motivo di ricorso riguarda, sempre con riferimento alla violazione di legge, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Infine, il terzo motivo ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio in relazione al quale è contestata sia la mancata concessione della sospensione condizionale della pena sia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto nei limiti di quanto di ragione. Andando ad esaminare il primo motivo di ricorso si rileva che, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, il quale argomenta sulla sola base del capo di imputazione e non con riferimento all'accertamento contenuto in sentenza, la decisione impugnata, nel descrivere la condotta in relazione alla quale il Leonardi si è visto riconoscere la penale responsabilità, richiama esclusivamente la destinazione per la preparazione di pietanze all'interno del esercizio commerciale da lui gestito di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione e non anche l'utilizzo di sostanze alterate; la doglianza avente ad oggetto, pertanto, la pretesa incompatibilità fra tale condotta e quella relativa allo stato di alterazione dei prodotti alimentari detenuti non ha ragion d'essere, posto che, si ripete, la condotta ritenuta in sentenza è solamente quella riguardante le scadenti condizioni di conservazione degli alimenti a non già il loro intervenuto deterioramento.
Tale dato è, peraltro, evidenziato anche dalla circostanza che il Tribunale, nel computare la pena da irrogare a carico del prevenuto, non ha applicato né il cumulo giuridico fra le pene riguardanti le due condotte in contestazione, come avrebbe invece dovuto fare laddove avesse ritenuto concorrere due delle ipotesi di violazione disciplinate dall'art. 5 della legge n. 283 del 1962, né l'aumento di pena derivante dall'applicazione dell'art. 81, cpv, cod. pen., ove avesse ritenuto ricorrere, pur nella loro plurale rilevanza penale, la continuazione fra le due condotte contestate.
Il motivo di impugnazione deve, pertanto, essere rigettato. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, in questo caso, anche qui diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale, nell'irrogare una sanzione che si discosta in termini piuttosto ampi dal minimo edittale ha, evidentemente, operato un giudizio, il cui contenuto non viene contestato dal ricorrente il quale si limita a lamentare l'omessa motivazione sul punto, di non minimale offensività del fatto commesso dal Leonardi, giudizio che si pone evidentemente quale implicito ma insormontabile ostacolo alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (in ordine alla motivazione implicita in materia di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. si veda, per tutte:
Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 novembre 2021, n. 43604). Fondato è, infine, il terzo motivo sia con riferimento alla determinazione della pena irrogata a carico dell'imputato sia in ordine alla omessa pronunzia sul beneficio della sospensione condizionale della pena. Quanto al primo aspetto si rileva che il Tribunale, pur avendo riconosciuto in favore del Leonardi il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ha, non di meno, determinato la pena a suo carico nella misura del massimo previsto per la pena dell'ammenda, omettendo - al di là della pur non trascurabile carenza di qualsivoglia motivazione in relazione alla determinazione della pena pecuniaria nel suo massimo possibile - di operare quanto meno la riduzione prevista per l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Egualmente fondata è la censura relativa alla omessa motivazione in relazione alla sospensione condizionale della pena, posto che, a fronte di una richiesta di riconoscimento della stessa, per tale dovendosi ritenere la richiesta di riconoscimento dei "doppi benefici" formalizzata dalla difesa del ricorrente in sede di discussione, nella sentenza non sono assolutamente indicate le ragioni per le quali a tale richiesta non è stata data alcuna risposta. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente ai descritti profili, entrambi riguardanti il trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Messina che, in diversa composizione personale, riesaminerà i temi ancora impregiudicati.
Il rigetto nel resto del ricorso rende, quanto alla affermazione della penale responsabilità del Leonardi, definitiva sul punto, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale di Messina. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deci