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Sentenza — n. 45443/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45443/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45443/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il tribunale del riesame di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di Ficarra Alfonso avverso il provvedimento di sequestro preventivo del 25 maggio 2022 del Gip del tribunale di Gela inerente la vettura Fiat Croma a lui intestata, annullava per questa parte l'impugnato decreto.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45443/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 322 cod. proc. pen. nell'interesse di Ficarra Alfonso avverso il provvedimento di sequestro preventivo del 25 maggio 2022 del Gip del tribunale di Gela inerente la vettura Fiat Croma a lui intestata, annullava per questa parte l'impugnato decreto.

Parole chiave

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sequestro del veicolo azione di risarcimento danni da sequestro azione mobiliare confisca di valori patrimoniali pirateria aerea distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Il tribunale del riesame di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica del tribunale di Gela; nel procedimento a carico di Ficarra Alfonso nato a Gela il 08/10/1987; avverso la ordinanza del 30/06/2022 del tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv.to Strillacci Antonio che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale del riesame di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di Ficarra Alfonso avverso il provvedimento di sequestro preventivo del 25 maggio 2022 del Gip del tribunale di Gela inerente la vettura Fiat Croma a lui intestata, annullava per questa parte l'impugnato decreto.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso il Procuratore della Repubblica del tribunale di Gela attraverso un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione di legge rappresentando come errata la conclusione del tribunale per cui le immagini a disposizione non avrebbero consentito di verificare se la vettura sequestrata fosse stata utilizzata per il trasporto di rifiuti poi oggetto di combustione. Ciò in quanto il tribunale, pur disponendo delle immagini di riscontro di tale dato, non avrebbe potuto esaminarle solo per un problema tecnico, con conseguente omessa valutazione del predetto dato.

4. Il ricorso è manifestamente infondato alla luce del principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio (e ciò vale anche nel caso di specie per il sequestro preventivo) avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento di tale sequestro, poichè la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata, che nel caso in esame non coincide con il P.M. del tribunale di Gela, che ha proposto il ricorso. Ed invero in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama nè riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. perì. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale (Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018 Rv. 272858 - 01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ri