Italian Court dismisses appeal for lack of special power of attorney from third-party property owner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the third-party property owner failed to provide a special power of attorney to her representative. Although the representative was a court-appointed substitute, the court held that this status did not cure the original lack of specific authorization from the client. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 cod. proc. pen.; A third party seeking restitution of seized property must confer a special power of attorney to their lawyer; a general power of attorney or the lawyer's status as a court-appointed substitute does not suffice to legitimize the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: IAKOVLEVA IRYNA nato il 06/04/1990 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di CREMONA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del conto corrente intestato alla ricorrente e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni dell'AVV. GIULIANA CASTI, sostituto processuale del difensore di fiducia, AVV. MANOELA STUCCHI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020. 215562O22
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sig.ra Iakovleva Iryna, articolando cinque motivi, ricorre, per il tramite del sostituto processuale del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del 26/04/2022 del Tribunale di Cremona che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 28/03/2022 del GIP del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni di sua proprietà sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di altre persone. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.costituisce insegnamento costante di questa Corte che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692); 3.2.nel caso di specie la ricorrente agisce quale persona estranea al reato interessata, quale proprietaria, alla restituzione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di terze persone; 3.3.il ricorso tuttavia è sottoscritto dal sostituto processuale del difensore di fiducia, a sua volta privo di procura speciale; 3.4.è vero che il ricorso in cassazione può essere proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato, come nel caso di specie, quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista (Sez.
U, n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627 - 01), ma ciò non fa venir meno il dato della originaria mancanza di procura speciale in capo al difensore fiduciario che non era legittimato a costituire in capo al "delegato" poteri non conferiti dalla propria assistita; 3.5.ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis