Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45252/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45252/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45252/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del 16 dicembre 2020 del Tribunale di Bolzano, ha dichiarato non doversi procedere - per essere il reato estinto per prescrizione - nei confronti di Mauro De Dominicis, legale rappresentante della s.r.l. SMS Distribution imputato del reato di cui all'art. 10- ter d.lgs. 10 marzo 2020, n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 578-bis cod. proc. pen, art. 322-ter cod. pen, art. 25 Cost; Sentenza — n. 45252/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Col terzo motivo infine il ricorrente ha censurato la ribadita applicazione della norma di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, avvenuta in virtù della legge 9 gennaio 2019, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione per crediti fiscali deposito del debito assunzione di debito imposizione confiscatoria recupero di crediti omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 578-bis cod. proc. pen
Col terzo motivo infine il ricorrente ha censurato la ribadita applicazione della norma di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen.
art. 322-ter cod. pen
sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art.
art. 25 Cost
pen.») - hanno concluso osservando al riguardo che doveva essere fornita risposta negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem, ex art. 25 Cost..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Dominicis Mauro, nato a Monterotondo il 30/05/1996 avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di Appello di Trento sez. dist. di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del 16 dicembre 2020 del Tribunale di Bolzano, ha dichiarato non doversi procedere - per essere il reato estinto per prescrizione - nei confronti di Mauro De Dominicis, legale rappresentante della s.r.l. SMS Distribution imputato del reato di cui all'art. 10- ter d.lgs. 10 marzo 2020, n.

74. La Corte territoriale confermava peraltro la confisca già a suo tempo disposta.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato l'inosservanza di legge in ordine alla configurabilità della norma contestata. In particolare, stante l'interpretazione adottata dalla sentenza impugnata, doveva quindi ritenersi che l'imprenditore era stato sanzionato per non avere accantonato somme, in realtà, non percepite dal proprio debitore, laddove al contrario il presupposto del reato era invero rappresentato dall'effettivo incasso dell'Iva.

In ogni caso faceva difetto l'elemento soggettivo del reato, visto lo stato di crisi della società e in ragione dell'inutile ricorso al credito bancario. Mentre, tramite la cessione di quote alla Best di Gianfranco Morani & c., quest'ultima si era anche accollata il debito nei confronti dell'erario. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla manifesta illogicità della motivazione svolta sul punto, l'eventuale procedura esecutiva nei confronti del cliente inadempiente non avrebbe potuto che comportare una riduzione Iva per le annate successive, essa non comportando invece alcun mutamento favorevole per l'imputato in relazione all'anno d'imposta oggetto dell'accertamento penale. 2.3.

Col terzo motivo infine il ricorrente ha censurato la ribadita applicazione della norma di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, avvenuta in virtù della legge 9 gennaio 2019, n.

3. Al contrario, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione non avrebbe dovuto essere confermata la confisca per equivalente delle cose che costituivano il prezzo ovvero il profitto del reato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. 4.1. La sentenza impugnata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, odierno ricorrente, perché il reato ascrittogli (v. supra) si è estinto per intervenuta prescrizione, cui la parte non ha espressamente rinunciato. La speciale previsione di cui all'art. 157, comma 7, cod. pen. impone infatti in proposito detta necessità formale, che non ammette equipollenti (cfr. Sez. 1, n. 51169 del 11/06/2018, Porrà, Rv. 274384; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333). 4.1.2.

La stessa Corte territoriale, accolta l'eccezione di prescrizione colà formulata, ha invero osservato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) che era necessario decidere sull'impugnazione proposta dalla difesa ai soli effetti della decisione in ordine al mantenimento o alla revoca del provvedimento di confisca. 4.2. Come è stato ricordato in proposito dalla difesa e dallo stesso Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità - chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito (se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.») - hanno concluso osservando al riguardo che doveva essere fornita risposta negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem, ex art. 25 Cost.. 4.2.1.

Ciò posto, i fatti per cui è giudizio risalgono al mese di dicembre 2013, con la conseguente inapplicabilità della norma che, nella sua attuale formulazione, avrebbe legittimato la confisca.

5. Non vi è pertanto dubbio alcuno, stante l'intervento nomofilattico, circa l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, disposizione che elimina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca che elimina. Così deciso in Roma il 08/