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Sentenza — n. 45125/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45125/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45125/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 21 giugno 2022 il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza rilevando che Vincenza Verde chiese alla Corte di appello di Napoli la revoca dell'ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli n. 43/2013 R.E.S.A. in esecuzione della sentenza del 19 ottobre 1994 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 13 marzo 1998, con la quale, in parziale riforma di quella del 31 gennaio 1994 del Pretore di Napoli, si dichiarò non doversi procedere nei confronti di Vincenza Verde perché estinti i reati sub capi c) ed e) per prescrizione, con rideterminazione della pena per gli altri reati urbanistici. All'udienza del 29 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza; tuttavia, secondo il Tribunale, la competenza sarebbe della Corte di appello per avere emesso l'ultima sentenza irrevocabile (il 13 marzo 1998) riformando la sentenza di primo grado con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ma con modifica del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45125/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, l'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., dispone che «Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello». Secondo la giurisprudenza, la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione spetta al giudice di appello quando, in riforma della sentenza di primo grado, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

Parole chiave

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ordine di demolizione impugnabilità della decisione di rinvio declinatoria di competenza revoca della decisione amministrativa impugnazione della cancellazione revoca del mandato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERDE VINCENZA nato a NAPOLI il 15/10/1944 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il PG chiede dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Napoli Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 21 giugno 2022 il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza rilevando che Vincenza Verde chiese alla Corte di appello di Napoli la revoca dell'ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli n. 43/2013 R.E.S.A. in esecuzione della sentenza del 19 ottobre 1994 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 13 marzo 1998, con la quale, in parziale riforma di quella del 31 gennaio 1994 del Pretore di Napoli, si dichiarò non doversi procedere nei confronti di Vincenza Verde perché estinti i reati sub capi c) ed e) per prescrizione, con rideterminazione della pena per gli altri reati urbanistici. All'udienza del 29 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza; tuttavia, secondo il Tribunale, la competenza sarebbe della Corte di appello per avere emesso l'ultima sentenza irrevocabile (il 13 marzo 1998) riformando la sentenza di primo grado con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ma con modifica del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sussiste la competenza funzionale della Corte di appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione. 1.1. Dagli atti risulta che vi sono altre procedure esecutive concernenti sentenze passate in giudicato in epoca precedente al 13 marzo 1998. In ogni caso, il provvedimento oggetto dell'incidente di esecuzione è unico ed è l'ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli n. 43/2013 R.E.S.A. in esecuzione della sentenza del 19 ottobre 1994 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 13 marzo 1998, con la quale, in parziale riforma di quella del 31 gennaio 1994 del Pretore di Napoli, si dichiarò non doversi procedere nei confronti di Vincenza Verde perché estinti i reati sub capi c) ed e) per prescrizione, con rideterminazione della pena per gli altri reati urbanistici. 1.2.

Ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, l'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., dispone che «Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello». Secondo la giurisprudenza, la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione spetta al giudice di appello quando, in riforma della sentenza di primo grado, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

In motivazione, la Suprema Corte ha affermato che la sentenza di appello che dichiari l'estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l'affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all'imputato; così Sez. 1, n. 42896 del 27/10/2009, Andreano, Rv. 245550 - 01.

2. Tali principi devono essere ribaditi. Pertanto, sussiste la competenza funzionale della Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen., poiché, con la sentenza del 19 ottobre 1994, irrevocabile il 13 marzo 1998, ha sia dichiarato l'estinzione di alcuni reati per prescrizione sia rideterminato la pena per gli altri reati urbanistici.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di appello di Napoli, cui dispone trasmett