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Sentenza — n. 45123/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45123/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 6 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Orione sr.!. - società indagata ex art. 25-undecies, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al reato ex art. 452-quaterdecies cod. pen. ascritto agli amministratori della società Michele D'Attonna e Stefano Passerai - avverso il decreto del 3 maggio 2022 del Giudice per le indagini preliminari di Roma di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del predetto reato.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45123/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non si comprende quale condotta alternativa avrebbe dovuto tenere la società Orione s.r.I.: se anche avesse predisposto il modello organizzativo ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001 il conferimento dei rifiuti presso la discarica gestita da Ecofor Service s.p.a. di Pontedera comunque sarebbe avvenuto. I difensori hanno, poi, depositato una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.

Parole chiave

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responsabilità dell'impresa sequestro cautelare responsabilità per gli organi inosservanza di prescrizioni d'ordine esportazione di rifiuti favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
Il ricorso si sofferma poi su deduzioni concernenti esclusivamente il merito e la ricostruzione del fatto ed è inammissibile perché il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORIONE SRL avverso l'ordinanza del 06/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni dei difensori, avv. Giampaolo Barsotti e Pasquale Improta i difensori chiedono di annullare l'impugnata ordinanza, in accoglimento dei motivi esposti nel ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 6 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Orione sr.!. - società indagata ex art. 25-undecies, comma 2, lett.

f) d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al reato ex art. 452-quaterdecies cod. pen. ascritto agli amministratori della società Michele D'Attonna e Stefano Passerai - avverso il decreto del 3 maggio 2022 del Giudice per le indagini preliminari di Roma di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del predetto reato.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della società Orione s.r.l. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apparente sui presupposti della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Nella memoria presentata al Tribunale del riesame sarebbe stata evidenziata l'assenza di prova della colpa di organizzazione dell'ente; il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a ritenere, sulla base del materiale probatorio raccolto dal Pubblico Ministero, che la ricorrente non avrebbe adottato alcun modello organizzativo idoneo a prevenire il reato contestato.

La motivazione sarebbe apparente, basata su un ragionamento sillogistico ed avulsa dall'esame del caso concreto, in quanto nessun elemento consentirebbe di concludere che l'assenza del modello di organizzazione sia teleologicamente connessa alla commissione dell'illecito contestato. Inoltre, con la memoria sarebbe stato evidenziato che la Orione s.r.l. svolse solo da intermediario, senza detenzione dei rifiuti, essendo regolarmente iscritta nella Sezione regionale toscana dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in conformità all'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006.

Sul punto, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a prendere atto della mancata adozione del modello, senza considerare che l'illecito risulta diversamente contestato ai diversi enti coinvolti e che la mancanza di una specifica condotta in concreto tenuta dalla Orione s.r.l. Mancherebbe la motivazione sul perché il deficit organizzativo della società ricorrente avrebbe causato l'illecito contestato. Il Tribunale del riesame avrebbe addebitato l'illecito alla società sulla base di una responsabilità oggettiva, contravvenendo al principio ormai consolidato secondo cui il giudice, nel valutare la responsabilità dell'ente, deve ispirarsi ai principi di attribuzione della responsabilità a titolo colposo.

Con la memoria si sarebbe, altresì, evidenziato che la produzione del rifiuto sarebbe espressamente prevista dall'Autorizzazione integrata ambientale del produttore; che il rifiuto sarebbe stato sottoposto a procedura di omologa; che il rifiuto conferito è qualificabile quale «Rifiuti prodotti da impianti di trattamento»; che il documento di omologa, richiamato dal Tribunale del riesame, indicherebbe, invece, che le schede di caratterizzazione del rifiuto sarebbero state sottoscritte unicamente dal produttore del rifiuto, ma non dagli amministratori di Orione s.r.l.

Non si comprende quale condotta alternativa avrebbe dovuto tenere la società Orione s.r.I.: se anche avesse predisposto il modello organizzativo ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001 il conferimento dei rifiuti presso la discarica gestita da Ecofor Service s.p.a. di Pontedera comunque sarebbe avvenuto. I difensori hanno, poi, depositato una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (cfr. pag.

3) ha preso in esame solo una minima parte della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame: la motivazione si sviluppa, in modo articolato, anche nelle pagine 4 e 5: con tale parte della motivazione il ricorso non si confronta ed è pertanto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 1.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

L'atto di impugnazione non può infatti ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 1.2.

Il ricorso è, inoltre, inammissibile ex artt. 325, 606, comma 3, cod. proc. pen.: si deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apparente che però è del tutto insussistente. La motivazione è apparente quando è tale da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, è inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. La motivazione non solo è presente ma è stata anche parzialmente contestata, ritenendo il ricorrente che gli elementi di fatto indicati dal Tribunale del riesame concretizzino una sorta di responsabilità oggettiva. 1.3.

Va poi escluso che il Tribunale del riesame abbia attribuito il fatto a titolo di responsabilità oggettiva, avendo individuato i criteri di attribuzione soggettiva dell'addebito facendo esplicitamente riferimento alla colpa organizzativa. 1.4. Il ricorso si sofferma poi su deduzioni concernenti esclusivamente il merito e la ricostruzione del fatto ed è inammissibile perché il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. può essere proposto solo per violazione di legge.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della