Sentenza — n. 45122/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 8 giugno 2022 e depositata il 28 giugno 2022, il Tribunale di Roma, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Eleonora Di Giulio avverso il provvedimento di sequestro a fini di confisca diretta e per equivalente disposto dal G.i.p. del Tribunale di Velletri per la somma di 1.314.296,70 euro. Il sequestro è stato ordinato per il reato di mancato versamento delle ritenute dovute quale sostituto di imposta di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per l'anno 2016, ipotizzato a carico di Eleonora Di Giulio, legale rappresentante della società "Ambiente Energia e Territorio s.p.a.", nel periodo rilevante. La misura è stata eseguita, in va diretta, nei confronti della società in relazione a 2.910,00 euro, nonché, per equivalente, nei confronti di Eleonora Di Giulio in relazione a 19.178,08 euro, costituenti saldo attivo di un conto corrente, a 3.625,00 euro, pari al premio versato per una polizza vita, e a beni immobili intestati alla precisata indagata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45122/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Giulio Eleonora, nata a Marino il 23/07/1969 avverso l'ordinanza in data 08/06/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Ricciardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 8 giugno 2022 e depositata il 28 giugno 2022, il Tribunale di Roma, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Eleonora Di Giulio avverso il provvedimento di sequestro a fini di confisca diretta e per equivalente disposto dal G.i.p. del Tribunale di Velletri per la somma di 1.314.296,70 euro. Il sequestro è stato ordinato per il reato di mancato versamento delle ritenute dovute quale sostituto di imposta di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per l'anno 2016, ipotizzato a carico di Eleonora Di Giulio, legale rappresentante della società "Ambiente Energia e Territorio s.p.a.", nel periodo rilevante. La misura è stata eseguita, in va diretta, nei confronti della società in relazione a 2.910,00 euro, nonché, per equivalente, nei confronti di Eleonora Di Giulio in relazione a 19.178,08 euro, costituenti saldo attivo di un conto corrente, a 3.625,00 euro, pari al premio versato per una polizza vita, e a beni immobili intestati alla precisata indagata.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Eleonora Di Giulio, con atto sottoscritto dall'avvocato Carola Gigliotta, articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, alla mancata ponderazione degli avvenuti pagamenti all'Agenzia delle Entrate, quanto meno ai fini della riduzione dell'importo da sottoporre a vincolo, ed alla necessità di imporre preliminarmente la misura su tutto il patrimonio della società considerata in tesi beneficiaria del reato.
3. In data 6 ottobre 2022, Eleonora Di Giulio ha dichiarato, con atto sottoscritto ed autenticato dal suo difensore di fiducia, avvocato Carola Gugliotta, di confermare la rinuncia all'impugnazione già presentata da quest'ultima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle