Sentenza — n. 44866/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore Generale presso la Corte di appello dell'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 dicembre 2021 del Tribunale di Avezzano che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti Angelo Lilli per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 perché estinto per prescrizione. Con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 e 157 ss. cod. pen.: il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, non applicando l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 che prevede, per i reati previsti dagli artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000, l'aumento di un terzo del termine ordinario di prescrizione. Tale disciplina si applica anche al reato per cui si procede, commesso il 30 dicembre 2013. Pertanto, il reato non avrebbe dovuto essere dichiarato estinto perché il termine massimo di prescrizione decorrerà il 30 dicembre 2023.
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Generato dall'IASentenza — n. 44866/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5 d.lgs. n. 74 del 2000 perché estinto per prescrizione. Con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 e 157 ss. cod. pen.: il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, non applicando l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 che prevede, per i reati previsti dagli artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000, l'aumento di un terzo del termine ordinario di prescrizione. Tale disciplina si applica anche al reato per cui si procede, commesso il 30 dicembre 2013. Pertanto, il reato non avrebbe dovuto essere dichiarato estinto perché il termine massimo di prescrizione decorrerà il 30 dicembre 2023.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: LILLI ANGELO nato a AVEZZANO il 03/12/1953 avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Il PG chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare con rinvio il provvedimento impugnato Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello dell'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 dicembre 2021 del Tribunale di Avezzano che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti Angelo Lilli per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 perché estinto per prescrizione. Con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 e 157 ss. cod. pen.: il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, non applicando l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 che prevede, per i reati previsti dagli artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000, l'aumento di un terzo del termine ordinario di prescrizione. Tale disciplina si applica anche al reato per cui si procede, commesso il 30 dicembre 2013. Pertanto, il reato non avrebbe dovuto essere dichiarato estinto perché il termine massimo di prescrizione decorrerà il 30 dicembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 si perfeziona alla scadenza del termine di tolleranza di 90 giorni, previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che decorre dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione. Per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all'anno di imposta 2012, il termine di prescrizione decorre pertanto dal 30 dicembre 2013. Il termine ordinario di prescrizione è di 8 anni, ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; quello massimo è di 10 anni e decorrerà il 30 dicembre 2013, salvo eventuali sospensioni della prescrizione. Dunque, anche senza il calcolo delle eventuali sospensioni della prescrizione, risulta che la prescrizione è stata erroneamente dichiarata perché il termine non era decorso all'atto della pronuncia della sentenza impugnata emessa il 21 dicembre 2021. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, trattandosi di sentenza impugnabile, per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila. Cos