Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 44670/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44670/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44670/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza resa in data 2 maggio 2022 il tribunale di Torino adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di Salsi Andrea e della Dac s.r.l. (Serensini Roberto rappresentante legale), avverso il decreto di sequestro probatorio di accessori per automobili emesso dalla locale Procura in data 23 marzo 2022, con riguardo all'art. 517 cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 comma 49 L. 350/03, rigettava il ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 322 cod. proc. pen, art. 517 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44670/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 322 cod. proc. pen. nell'interesse di Salsi Andrea e della Dac s.r.l. (Serensini Roberto rappresentante legale), avverso il decreto di sequestro probatorio di accessori per automobili emesso dalla locale Procura in data 23 marzo 2022, con riguardo all'art. 517 cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 comma 49 L. 350/03, rigettava il ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
restrizioni accessorie bene sequestrato verifica della cosa prove acquisite tramite sorveglianza sequestro di un veicolo spossessamento conseguente al pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza resa in data 2 maggio 2022 il tribunale di Torino adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.
art. 517 cod. proc. pen
(Serensini Roberto rappresentante legale), avverso il decreto di sequestro probatorio di accessori per automobili emesso dalla locale Procura in data 23 marzo 2022, con riguardo all'art. 517 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salsi Andrea nato a Reggio Emilia il 14/03/2022; Dac s.r.I.; nel procedimento a carico di Salsi Andrea; avverso la ordinanza del 2/05/2022 del tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Valentina Manuali che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 2 maggio 2022 il tribunale di Torino adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di Salsi Andrea e della Dac s.r.l. (Serensini Roberto rappresentante legale), avverso il decreto di sequestro probatorio di accessori per automobili emesso dalla locale Procura in data 23 marzo 2022, con riguardo all'art. 517 cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 comma 49 L. 350/03, rigettava il ricorso.

2. Avverso l'ordinanza suindicata, Salsi Andrea e il procuratore della Dac s.r.l. tramite i difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. ?‹-t 3.Deducono i vizi di violazione di legge e di omessa motivazione della ordinanza impugnata, essendosi limitato il tribunale del riesame ad affermare l'avvenuto assolvimento dei principi posti a presidio della corretta effettuazione del sequestro probatorio sul mero rilievo per cui la Procura avrebbe descritto i beni da sequestrare quali corpo del reato, senza però fornire giustificazioni in merito alla indiscriminata apprensione della generalità degli oggetti, tra loro eguali, nella disponibilità della Dac.

S.r.l.. Con violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza. Non si comprenderebbe altresì, il motivo per cui ai fini probatori sarebbe stato necessario sottoporre a vincolo indiscriminatamente tutti i beni, seppur tra loro eguali, quali articoli identici derivanti dalla medesima produzione. Con richiesta, in via principale, di annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio ma con conservazione del provvedimento coercitivo limitatamente alla documentazione e a singoli campioni di ciascun prodotto sequestrati e prelevati e„ in via subordinata, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Torino per nuovo esame.

4. In data 22 settembre 2022 è stata depositata regolare rinunzia al ricorso da parte dei due suindicati ricorrenti.

5. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti a mezzo dei rispettivi difensori, al riguardo muniti di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti, la condanna degli stessi al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascuno in Euro 500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa del