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Sentenza — n. 44666/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44666/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MELONI Marco, nato a Roma il 9 giugno 1965; avverso la sentenza n. 1395/2021 della Corte di appello di Venezia del 12 aprile 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola LETTIERI, il quale ha concluso chiedendola dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 12 aprile 2021, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Padova il precedente 24 giugno 2020, ha, visto l'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminato la pena principale inflitta a Meloni Marco, confermata la continuazione fra gli addebiti e ritenuto più grave il reato a lui contestato sub n.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44666/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza ha formulato ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, lamentando la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla determinazione della durata della pena accessoria della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, determinata, diversamente che per quanto concerne le altre, in misura superiore al minimo edittale. In data 14 marzo 2022 la difesa del ricorrente ha inoltrato a questa Corte una memoria illustrativa con la quale ha ulteriormente chiarito i termini della propria lagnanza.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie riduzione della multa multa disciplinare all'avvocato divieto di finanziamento monetario sanzione internazionale pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Deve, infatti, preliminarmente segnalarsi che la sentenza ora impugnata è stata pronunziata nei confronti del Meloni ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MELONI Marco, nato a Roma il 9 giugno 1965; avverso la sentenza n. 1395/2021 della Corte di appello di Venezia del 12 aprile 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola LETTIERI, il quale ha concluso chiedendola dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 12 aprile 2021, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Padova il precedente 24 giugno 2020, ha, visto l'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminato la pena principale inflitta a Meloni Marco, confermata la continuazione fra gli addebiti e ritenuto più grave il reato a lui contestato sub n.

10) del capo di imputazione, in anni 1 e mesi 6 di reclusione. A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta avendo dato atto della circostanza che il Meloni, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, aveva dichiarato di rinunziare a tutti i motivi di ricorso diversi da quelli legati alla determinazione della pena; al riguardo la Corte di appello aveva rilevato che, quanto alla posizione del Meloni, il quale, riconosciuto responsabile di una serie di reati avvinti dal vincolo della continuazione aventi ad oggetto violazioni della normativa penai-tributaria era stato condannato in primo grado alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed alla pene accessorie di cui all'art. 12, commi 1 e 2 del dlgs n. 74 del 2000 per la durata di anni 1 e mesi 6, lo stesso poteva godere di un più mite trattamento sanzionatorio relativo alla pena principale che era, pertanto, rimodulata nei termini dianzi indicati, e per le pene accessorie che erano inflitte per la durata di anni 1.

Avverso la predetta sentenza ha formulato ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, lamentando la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla determinazione della durata della pena accessoria della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, determinata, diversamente che per quanto concerne le altre, in misura superiore al minimo edittale. In data 14 marzo 2022 la difesa del ricorrente ha inoltrato a questa Corte una memoria illustrativa con la quale ha ulteriormente chiarito i termini della propria lagnanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, preliminarmente segnalarsi che la sentenza ora impugnata è stata pronunziata nei confronti del Meloni ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.Una siffatta circostanza comporta che la sentenza in tale modo adottata sia impugnabile di fronte a questa Corte, quanto al trattamento sanzionatorio inflitto (riguardi esso la pena principale ovvero la pena accessoria) nei soli limiti in cui sia stato determinato in maniera illegale, cioè non rientrante per tipologia ovvero per quantità in quella prevista dalla legge (così, per tutte:

Corte di cassazione, Sezione I penale, 13 gennaio 2020, n. 944). In ordine al caso di specie si osserva che la sanzione accessoria della cui determinazione il ricorrente si duole, cioè quella prevista dall'art. 12, comma 1, lettera a) del dlgs n. 74 del 2000 è applicabile per una durata che varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni. La durata determinata dalla Corte lagunare è, pertanto, ampiamente allineata, per tipo e durata ai termini minimi e massimi previsti per legge. Per mero scrupolo argomentativo, si osserva che neppure potrebbe ritenersi che la pena de qua sia stata determinata illegalmente in quanto in ordine alla sua durata non vi è una specifica motivazione; infatti, l'entità di essa è ampiamente contenuta entro il medio edittale, sicchè, ai fini della sua rimodulazione al ribasso (a nulla rilevando il fatto che per il resto le altre pene accessorie siano state quantificate nella misura, peraltro sempre di 1 anno, pari al minimo edittale) può ritenersi sufficiente la indicazione, contenuta a pag. 45 della sentenza impugnata, secondo la quale la rideterminazione più favorevole del trattamento sanzionatorio (sia principale che accessorio) è giustificata in funzione del miglior adeguamento della pena al fatto e tenendo conto della personalità di ciascuno degli imputati.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggi