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Ordinanza — n. 44269/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by qualifying execution order as opposition to ensure double trial rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44269/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the defendant against an execution order for confiscation. The defendant argued the order was illegal because the asset was already seized, but the court held the appeal was procedurally premature. The court ruled that since the execution judge decided de plano without a hearing, the proper remedy was an opposition, which the appellant failed to file before seeking cassation.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, cod. proc. pen.: When an execution judge decides de plano on confiscation, the appeal must be qualified as an opposition to preserve double trial guarantees, rendering a direct cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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confiscation execution de plano decision opposition remedy double trial rights cassation admissibility procedural exhaustion favor impugnationis dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 676 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla confisca e in questi casi procede ai sensi dell'art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
pen., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla confisca e in questi casi procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Risulta agli atti che il Giudice di Avellino non abbia deciso in contraddittorio, ma de plano, come previsto dal menzionato art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 9 marzo 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino, premesso che Giannandrea De Cesare aveva definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla confisca e in questi casi procede ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta
E' pacifico in giurisprudenza che sia nel caso in cui la questione sia definita in contraddittorio sia nel caso in cui sia definita de plano la decisione va contestata c:on l'opposizione (Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark
Non sono infatti eludibili le garanzie del doppio grado di giudizio e l'instaurazione del contradditorio in sede di decisione sull'opposizione che il legislatore ha inteso garantire (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.
Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, La Torre
265538; Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, La Torre, Rv.
Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014 dep. 2015, Citarella
263975; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014 dep. 2015, Citarella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Cesare Giannandrea, nato a Napoli il 10/11/1962, avverso l'ordinanza in data 09/03/2022 del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9 marzo 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino, premesso che Giannandrea De Cesare aveva definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il procedimento a suo carico per violazione dell'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000 maggio 2021 e che la confisca non era eseguibile nei confronti della Società Sportiva Felice Scandone S.p.A. perché il relativo patrimonio non era capiente, ha disposto eseguirsi la confisca sull'immobile del De Cesare.

2. Ricorre per cassazione l'imputato per violazione di legge, sostenendo di aver già perso la disponibilità del bene confiscato in virtù di altro provvedimento di sequestro, per cui la confisca oggetto del provvedimento del Giudice dell'esecuzione gra da ritenersi illegittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla confisca e in questi casi procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Risulta agli atti che il Giudice di Avellino non abbia deciso in contraddittorio, ma de plano, come previsto dal menzionato art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso siffatta decisione è ammessa prima l'opposizione. E' pacifico in giurisprudenza che sia nel caso in cui la questione sia definita in contraddittorio sia nel caso in cui sia definita de plano la decisione va contestata c:on l'opposizione (Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533-01).

Non sono infatti eludibili le garanzie del doppio grado di giudizio e l'instaurazione del contradditorio in sede di decisione sull'opposizione che il legislatore ha inteso garantire (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, La Torre, Rv. 263975; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014 dep. 2015, Citarella, Rv. 262877). Il ricorso per cassazione, quando come in tal caso sia stato proposto direttamente avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione senza prima esperire il rimedio dell'opposizione, non va però dichiarato inammissibile, poiché, in osservanza dei principi del favor impugnationis e di conservazione degli atti giuridici che trovano espressione nella previsione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dev'essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per la decisione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atl:i al Tribunale di Avellino Così deciso, il 21 settembre 2022 Il Consigliere