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Ordinanza — n. 44268/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44268/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44268/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIPANI Adelina, nata a Benevento il 16 ottobre 1981; avverso la ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore del 27 luglio 2021; letti gli atti di causa; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;RITENUTO che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza n. 19441/2022 riportato nel ruolo della udienza del 8 febbraio 2021 - emessa in pari data nei confronti di Schipani Adelina in esito al giudizio recante il nrg 3723/2021 e con la quale è stata annullata con rinvio la ordinanza emessa in data 27 luglio 2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore - è stata indicato il giudice di rinvio nel Tribunale di Nocera inferiore competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. in luogo di quello del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore; che, costituendo la descritta indicazione un chiaro errore di fatto, si deve procedere, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., alla sua correzione.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44268/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Andrea GENTILI;RITENUTO che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza n. 19441/2022 riportato nel ruolo della udienza del 8 febbraio 2021 - emessa in pari data nei confronti di Schipani Adelina in esito al giudizio recante il nrg 3723/2021 e con la quale è stata annullata con rinvio la ordinanza emessa in data 27 luglio 2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore - è stata indicato il giudice di rinvio nel Tribunale di Nocera inferiore competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. in luogo di quello del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore; che, costituendo la descritta indicazione un chiaro errore di fatto, si deve procedere, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., alla sua correzione.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio rettificazione della decisione revisione processuale rinvio nel diritto internazionale privato riconsiderazione nomina dell'ufficio di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
in luogo di quello del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore; che, costituendo la descritta indicazione un chiaro errore di fatto, si deve procedere, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., alla sua correzione.
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIPANI Adelina, nata a Benevento il 16 ottobre 1981; avverso la ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore del 27 luglio 2021; letti gli atti di causa; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;RITENUTO che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza n. 19441/2022 riportato nel ruolo della udienza del 8 febbraio 2021 - emessa in pari data nei confronti di Schipani Adelina in esito al giudizio recante il nrg 3723/2021 e con la quale è stata annullata con rinvio la ordinanza emessa in data 27 luglio 2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore - è stata indicato il giudice di rinvio nel Tribunale di Nocera inferiore competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. in luogo di quello del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore; che, costituendo la descritta indicazione un chiaro errore di fatto, si deve procedere, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., alla sua correzione.

PQM Dispone la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo del ruolo di udienza di cui al ricorso nrg 37253/2021, sentenza n. 19441 del 2022, ricorrente Schipani Adelina, nel senso che, in luogo di "competente ai sensi dell'art. 324, conna 5, cod. proc. pen.", deve leggersi "al Gip del Tribunale di Nocera Inferiore". Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2022 Il Consigl