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Sentenza — n. 43606/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43606/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 10 marzo 2022 il Tribunale di Pistoia ha rigettato l'istanza presentata da Damir Jozic di dichiarazione di non esecutività della sentenza n. 1524 del Tribunale di Pistoia in data 14 dicembre 2017, irrevocabile il 28 aprile 2018. Il ricorrente sostiene che il Giudice aveva depositato la sentenza oltre il quindicesimo giorno, nonostante la correzione dell'errore materiale del dispositivo, in merito al termine di novanta giorni per il deposito dei motivi, non fosse stata notificata all'imputato presso il domicilio eletto bensì presso il diensore. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione aveva collegato alla doglianza alla procedura di correzione dell'errore materiale, mentre atteneva all'irrevocabilità della sentenza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43606/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato restituzione del termine scaduto tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti preclusione per tardività esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente 17 NOV 2022 SENTENZA sul ricorso proposto da Jozic Damir, nato in Croazia il 16/08/1974, avverso l'ordinanza in data 10/03/2022 del Tribunale di Pistoia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10 marzo 2022 il Tribunale di Pistoia ha rigettato l'istanza presentata da Damir Jozic di dichiarazione di non esecutività della sentenza n. 1524 del Tribunale di Pistoia in data 14 dicembre 2017, irrevocabile il 28 aprile 2018.

2. Il ricorrente sostiene che il Giudice aveva depositato la sentenza oltre il quindicesimo giorno, nonostante la correzione dell'errore materiale del dispositivo, in merito al termine di novanta giorni per il deposito dei motivi, non fosse stata notificata all'imputato presso il domicilio eletto bensì presso il diensore. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione aveva collegato alla doglianza alla procedura di correzione dell'errore materiale, mentre atteneva all'irrevocabilità della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Giudice ha accertato che il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza era stato indicato nel dispositivo letto in udienza e quindi conosciuto all'imputato, come risultava dal verbale d'udienza. Tale circostanza non è stata specificamente contestata né è stata confutata con idonea documentazione dalla difesa, la quale ha focalizzato la sua attenzione, non già sul dispositivo letto in udienza, bensì sulla sentenza, il cui dispositivo è stato successivamente integrato con l'indicazione del termine per il deposito dei motivi.

Va ribadito il principio già affermato da questa Corte secondo cui l'indicazione del termine per il deposito della motivazione, rilevante al fine della determinazione della decorrenza del termine per impugnare, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che sia riportata anche nel testo della sentenza dopo la redazione della motivazione, né la sua omissione in questa sede determina la nullità della sentenza (Sez. 3, n. 42452 del 07/05/2015, Del Rosario, Rv. 265500 - 01). Inoltre, come ben rilevato dal Giudice dell'esecuzione, la censura in ordine alla regolarità della notifica della procedura di correzione dell'errore materiale non è stata veicolata con il ricorso per cassazione come richiesto dall'art. 127, comma 7, cod. proc. pen., per cui è precluso al Giudice l'esame della successiva questione in merito all'irrevocabilità della sentenza.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, i