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Sentenza — n. 43246/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43246/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43246/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesca Caruso, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 21 aprile 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nel suo interesse avverso il decreto penale di condanna del 20 novembre 2021, con cui era stata condannata in relazione al reato ex art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Regesto Legislator

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art. 461 comma 2 cod. proc. pen, art. 461 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43246/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la erronea applicazione dell'art. 461 comma 2 cod. proc. pen., osservando che la declaratoria di inammissibilità è stata illegittimamente fondata sul rilievo che nell'atto di opposizione non era stata indicata la data di emissione del decreto penale, mentre in realtà la mera lettura dell'atto di opposizione consentiva la individuazione certa del provvedimento opposto, a prescindere dalla data.

Parole chiave

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censure tardive diritto di ottenere una decisione tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo ingiustificato decadenza legale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 461 comma 2 cod. proc. pen
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la erronea applicazione dell'art. 461 comma 2 cod.
art. 461 cod. proc. pen
220361), secondo cui la mancata indicazione, nell'atto di opposizione a decreto penale, di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caruso Francesca, nata a Bagnara Calabra il 14-11-1961, avverso l'ordinanza del 21-04-2022 del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Mariella de Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Francesca Caruso, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 21 aprile 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nel suo interesse avverso il decreto penale di condanna del 20 novembre 2021, con cui era stata condannata in relazione al reato ex art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la erronea applicazione dell'art. 461 comma 2 cod. proc. pen., osservando che la declaratoria di inammissibilità è stata illegittimamente fondata sul rilievo che nell'atto di opposizione non era stata indicata la data di emissione del decreto penale, mentre in realtà la mera lettura dell'atto di opposizione consentiva la individuazione certa del provvedimento opposto, a prescindere dalla data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In via preliminare, occorre richiamare e ribadire la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 18855 del 29/01/2014, Rv. 262650 e Sez. 3, n. 39179 del 05/10/2001, Rv. 220361), secondo cui la mancata indicazione, nell'atto di opposizione a decreto penale, di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 cod. proc. pen. non ne determina la inammissibilità, atteso che l'atto in questione non è a forma vincolata e gli elementi indicati nel citato art.461 cod. proc. pen. hanno carattere indicativo e ammettono equipollenti che consentano l'individuazione certa del provvedimento opposto.

2. Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il G.I.P. abbia erroneamente dichiarato inammissibile l'opposizione presentata nell'interesse di Francesca Caruso, atteso che l'atto di opposizione consentiva l'individuazione certa del provvedimento opposto, essendo stati indicati il numero del decreto (551/20), i riferimenti del procedimento penale (n. 1417/20 R.G.N.R. e 1076/20 G.I.P.), i nomi degli indagati (Rosario Bombara e Francesca Caruso), l'oggetto del decreto (condanna per il reato di cui agli art. 61-110 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001), oltre che il nome del G.I.P. destinatario dell'opposizione. Ne consegue che, a parte la mancata menzione della data di emissione del decreto penale di condanna, alcun serio dubbio poteva legittimamente sorgere rispetto alla compiuta individuazione del provvedimento opposto dall'imputata.

3. Pertanto, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, Ufficio G.I.P., per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteri