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Sentenza — n. 42911/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42911/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42911/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANOnei confronti di GHIOZZI ELIA, nato a Borgomanero il 16.2.1987 avverso la sentenza in data 6.10.2020 del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42911/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza in data 6.10.2020 con la quale il Tribunale di Bolzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Elia Ghiozzi, imputato del reato di cui all'art. 167 d. Igs. 196/2003 per essersi il delitto estinto per intervenuta remissione di querela, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale deducendo, in relazione al vizio di violazione di legge, che essendo il suddetto reato procedibile di ufficio non sussistevano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione motivi di cassazione condono delle spese procedurali protezione dei dati di carattere personale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANOnei confronti di GHIOZZI ELIA, nato a Borgomanero il 16.2.1987 avverso la sentenza in data 6.10.2020 del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Avverso la sentenza in data 6.10.2020 con la quale il Tribunale di Bolzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Elia Ghiozzi, imputato del reato di cui all'art. 167 d. Igs. 196/2003 per essersi il delitto estinto per intervenuta remissione di querela, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale deducendo, in relazione al vizio di violazione di legge, che essendo il suddetto reato procedibile di ufficio non sussistevano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. Essendo la procedibilità dei reati a querela applicabile esclusivamente nei casi tassativamente fissati dalla legge stante il principio generale di procedibilità di 461' ufficio per tutti i reati, deve escludersi che per il delitto di cui all'art. Eng d. Igs. 196/2003 (per mero refuso materiale avendo il Tribunale di Bolzano indicato il d. Igs. 193/2003), in assenza di alcuna previsione normativa, la remissione di querela ad opera della parte offesa consentisse una pronuncia di improcedibilità nei confronti dell'imputato, per intervenuta estinzione del reato.

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano: trova infatti applicazione, versandosi in un caso di impugnazione c.d. per saltum di una sentenza appellabile in quanto pronunciata dal giudice di primo grado in pubblica udienza e non con procedimento in camera di consiglio (Sez. U, Ordinanza n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473), l'art. 569 quarto comma cod. proc. pen. secondo cui gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano per il giudizi