Italian Supreme Court dismisses appeal as moot due to new seizure order replacing the contested measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the underlying legal issue was resolved by a new judicial order. The appellant had previously sought to revoke a seizure of assets, but the investigating judge later issued a new decree lifting the original seizure while maintaining a separate, autonomous seizure for confiscation of profits from an association crime. The defense subsequently withdrew the appeal citing the novelty of this new order, rendering the original contested measure moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 322-bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: When a new judicial order resolves the subject matter of a pending appeal, the appeal becomes inadmissible for lack of interest, even if a new autonomous measure is simultaneously imposed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: TAVARELLI Paolo Carlo, nato a Napoli il 28/04/1970 avverso l'ordinanza emessa il 04/05/2021 dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Antonio Feriozzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 04/05/2021, depositata il 15/09/2021, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da TAVARELLI Paolo Carlo, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 08/03/2021 con cui il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto un'istanza di revoca o modifica del sequestro preventivo dei conti correnti, prodotti finanziari ed altre utilità riferibili al TAVARELLI disposto nel procedimento a suo carico per i delitti di associazione per delinquere, dichiarazione infedele e truffa aggravata a lui ascritti ai capi a), b), c) della rubrica.
2. Ricorre per cassazione il TAVARELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta persistenza del fumus del reato di truffa aggravata, anche alla luce di diversi arresti giurisprudenziali su casi analoghi che avevano tra l'altro affermato la mera rilevanza amministrativa della sottrazione della base imponibile all'imposta unica sui pronostici o scommesse.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale aveva sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso, escludendo che in sede di appello possano proporsi questioni attinenti alla legittimità dell'apposizione del vincolo reale.
4. Con memoria del 03/05/2022, la difesa del ricorrente aveva esposto che il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento del 12/04/2022, aveva dichiarato la cessazione del sequestro in riferimento al titolo cautelare ex d.l.vo 74/2000 "senza restituzione dei beni per autonomi titoli cautelari sequestrati con provv. n. 57/2018", ed aveva disposto il sequestro dei beni indicati nel parere del P.M. ai sensi degli artt. 416-bis., 416-bis.1, 240 cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. Sulla scorta di tale sopravvenienza, il difensore e procuratore speciale del TAVARELLI aveva dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta per carenza di interesse, atteso il carattere novativo del provvedimento 12/04/2022 del G.u.p. di Reggio Calabria rispetto a tutti i provvedimenti oggetto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le circostanze esposte dalla difesa in sede di conclusioni scritte hanno reso necessario, per una compiuta ricostruzione di quanto avvenuto dopo la proposizione dell'appello, acquisire il nuovo decreto di sequestro emesso dal G.i.p. in data 12/04/2022 (riportato nel corpo della memoria difensiva contenente anche le conclusioni scritte) e la relativa domanda cautelare, formulata dal P.M. con memoria del 26/01/2022, in occasione del parere espresso su una ulteriore istanza di dissequestro medio tempore proposta dall'indagato. Dagli atti acquisiti emerge che il P.M. ha per un verso insistito per il mantenimento del sequestro, già apposto con il decreto n. 57 su alcuni conti correnti e prodotti finanziari (dettagliatamente indicati alle pagg. 1-3 della memoria del P.M.), a fini di confisca per equivalente del profitto del reato associativo, evidenziando che la misura reale era stata confermata anche in sede 2 di legittimità; per altro verso, sempre con riferimento al decreto n. 57, il P.M. ha invece ritenuto ormai cessata l'esigenza di mantenere il sequestro a fini di confisca del profitto dei reati di cui al d.lvo n. 74 del 2000, essendo stata definita la procedura di accertamento con adesione.
Su tali basi, il P.M. ha quindi chiesto che, per i già citati conti correnti e prodotti finanziari, venisse mantenuto il vincolo apposto con il decreto n. 57 solo a fini di confisca del profitto del reato associativo, mentre, per gli immobili che erano stati sequestrati con lo stesso decreto n. 57 a fini di confisca per i reati tributari (cfr. pag. 4 della memoria), il P.M. ha sollecitato il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Con riferimento invece agli altri decreti di sequestro, emessi solo in relazione alla confisca del profitto derivante da reati tributari, il P.M. ha chiesto la cessazione di tale vincolo cautelare e la contestuale apposizione, sui soli conti correnti già oggetto dei predetti decreti, di nuovo ed autonomo sequestro a fini di confisca del profitto del reato associativo (cfr. pag. 6-7 della richiesta).
Il G.i.p., con il già richiamato provvedimento emesso in data 12/04/2022, ha disposto in conformità.
3. In tale complessivo contesto, deve conferirsi rilievo assorbente alla dichiarazione di rinuncia, non essendo stato preso in considerazione, con l'odierno ricorso, il vincolo cautelare funzionale alla confisca del profitto da reato associativo. Conseguentemente, la cessazione del vincolo cautelare disposta dal G.i.p., non può che determinare una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso per essere cessata la materia del contendere: a nulla rilevando il fatto che per la maggior parte dei beni oggetto dei predetti decreti, formalmente dissequestrati, il G.i.p. abbia contestualmente disposto un autonomo sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato associativo, con un provvedimento ovviamente impugnabile in altra sede.
4. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con esonero da spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così