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Sentenza — n. 42617/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42617/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42617/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 13 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 17 marzo 2022 dal GIP del Tribunale di Noia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi degli art. 321 cod. proc. pen. e 44 d.lgs. n. 504 del 1995, di denaro, aree di parcheggio, uffici e mezzi di trasporto della società.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42617/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente presenta un'unica censura con cui denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento ai criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare reale. Argomenta che la società era estranea all'illecito contestato - sottrazione di prodotti petroliferi al pagamento dell'accisa - commesso da un dipendente che era stato licenziato e che il rapporto commerciale con la fornitrice 91Petroli S.r.l. era di minima entità nell'ambito della complessiva attività svolta. Di qui il difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura che aveva inibito l'intera attività commerciale della società.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato sequestro fiscale imposizione confiscatoria sequestro di beni sequestro di conti bancari sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 13 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 17 marzo 2022 dal GIP del Tribunale di Noia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi degli art. 321 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
La decisione resiste pertanto alle censure sollevate, non emergendo il vizio della violazione di legge in termini di motivazione inesistente o apparente, richiesto dall'art. 325 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Anna Brigida, nata a Casoria il 10/07/1944, in qualità di legale rappresentante della Società Campania Trasporti S.r.l., avverso l'ordinanza in data 13/04/2022 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'indagata la memoria dell'avv. Arturo Frojo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 17 marzo 2022 dal GIP del Tribunale di Noia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi degli art. 321 cod. proc. pen. e 44 d.lgs. n. 504 del 1995, di denaro, aree di parcheggio, uffici e mezzi di trasporto della società.

2. La ricorrente presenta un'unica censura con cui denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento ai criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare reale. Argomenta che la società era estranea all'illecito contestato - sottrazione di prodotti petroliferi al pagamento dell'accisa - commesso da un dipendente che era stato licenziato e che il rapporto commerciale con la fornitrice 91Petroli S.r.l. era di minima entità nell'ambito della complessiva attività svolta. Di qui il difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura che aveva inibito l'intera attività commerciale della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La difesa non ha contestato i fatti, ma ha sostenuto di aver preso le distanze dall'operato del dipendente infedele e ha lamentato l'eccessività della misura. Il Tribunale del riesame ha reso una motivazione non apparente su entrambi i temi: ha precisato infatti che le condotte fraudolente sono imputabili ai vertici aziendali e non all'autista e ha escluso la possibilità di ridimensionare il sequestro, dal momento che gli immobili e gli automezzi sequestrati erano strettamente pertinenti al reato perché strumentali al compimento dei reati di contrabbando di oli e petroli.

La decisione resiste pertanto alle censure sollevate, non emergendo il vizio della violazione di legge in termini di motivazione inesistente o apparente, richiesto dall'art. 325 cod. proc. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 20 settembre 2022 Il Consigliere