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Ordinanza — n. 42302/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42302/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42302/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FERLITO ANGELO CRISTIAN, nato a Catania 1'8.11.1973 avverso la ordinanza in data 19.4.2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuova deliberazione

Regesto Legislator

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art. 676 cod. proc. pen, art. 665 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42302/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuova deliberazione

Parole chiave

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azione di manutenzione permesso di demolizione aumento della pigione legge sugli alloggi violazione dell'obbligo di mantenimento proprietà immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 676 cod. proc. pen
Che con ordinanza ex art. 676 cod. proc. pen.
art. 665 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FERLITO ANGELO CRISTIAN, nato a Catania 1'8.11.1973 avverso la ordinanza in data 19.4.2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuova deliberazione

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con ordinanza ex art. 676 cod. proc. pen. emessa in data 19.4.2022 il Tribunale di Catania, adito in sede di esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione della sopraelevazione di un manufatto preesistente disposta con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 1.2.2012, diventata irrevocabile in data 27.5.2012 /con cui Francesco Arturo Scola era stato condannato per abusi edilizi, sul rilievo che il dedotto nocumento alla statica dell'immobile sottostante, conseguente all'esecuzione dell'ingiunzione demolitoria, non rientrasse nelle attribuzioni dell'autorità giurisdizionale, bensì degli organi amministrativi ai quali soltanto competono le necessarie valutazioni in ordine alle concrete problematiche di stabilità dell'edificio realizzato con regolare permesso di costruire; (9k0 che avverso il suddetto provvedimento ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione Angelo Cristian Ferlito nella veste di attuale proprietario dell'intero immobile, acquistato, a seguito di vendita senza incanto con decreto del Tribunale di Catania in data 12.3.2019, da Francesco Arturo Scola e Domenica Di Maggio, con il quale contesta la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Catania affermato la competenza dell'autorità amministrativa e deduce altresì la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 34, secondo comma d.P.R. 380/2001 per il conseguimento della "fiscalizzazione" del manufatto illecitamente edificato, con conseguente applicabilità di una sanzione pecuniaria in luogo della disposta demolizione; che, pur prescindendo dall'errore materiale contenuto nell'ordinanza impugnata ove l'avv.

Giuseppe Rapisarda viene indicato quale difensore fiduciario di Francesco Arturo Scola, precedente proprietario del manufatto e destinatario della condanna penale comprensiva dell'ordine di demolizione, laddove l'incidente di esecuzione risulta essere stato da costui proposto nell'interesse di Angelo Cristian Ferlito, odierno ricorrente, deve rilevarsi che il provvedimento gravato, in quanto pronunciato de plano in assenza del contraddittorio fra le parti, avrebbe dovuto costituire oggetto di opposizione al G.E. ai sensi dell'art. 667 quarto comma cod. proc. pen.; che il principio della conservazione degli atti, cui è sotteso l'istituto della conversione dell'impugnazione disciplinato dall'art. 568, quinto comma cod. proc. pen., impone la riqualificazione del presente ricorso per cassazione come opposizione al Giudice dell'Esecuzione cui devono, per l'effetto, essere trasmessi gli atti

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, quarto comma cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ca