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Sentenza — n. 42007/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42007/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42007/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza n. 3/22 emessa in data 12 maggio 2022, e depositata il 19 maggio 2022, il Tribunale di Lecco, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Anna Maria Vergottini e Gian Luca Valena avverso il provvedimento di sequestro a fini di confisca disposto dal G.i.p. del Tribunale di Lecco anche nei loro confronti il 21 aprile 2022, relativo a somme di denaro. Precisamente, nell'ambito di un unitario procedimento, sono state sequestrate: -) la somma di 719.125,00 euro nella disponibilità della società "Ala Due s.r.l.", per i reati di dichiarazioni fraudolente relativi a tale società sia per le annualità 2013 e 2014, dichiarazioni presentate nel 2014 e nel 2015 allorché amministratore era Anna Maria Vergottini, sia per le annualità 2017 e 2018, dichiarazioni presentate nel 2018 e nel 2019 quando amministratore era Alessandro Maria Valena, marito di Anna Maria Vergottini e subentrato a quest'ultima; -) la somma di 208.654,61 euro nella disponibilità di Anna Maria Vergottini, per il reato di dichiarazione infedele relativa ai suoi redditi personali dell'anno 2015; -) la somma di 898.403,42 euro nella disponibilità di Gian Luca Valena, figlio di Alessandro Maria Valena e di Anna Maria Vergottini, per il reato di dichiarazione infedele relativa ai suoi redditi personali dell'anno 2015.

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42007/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo l'ordinanza impugnata, il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 deve ritenersi sussistente, quanto meno a livello indiziario, perché Anna Maria Vergottini e Gian Luca Valena avrebbero ricevuto la somma complessiva di 2.500.000,00 euro in data 4 agosto 2015, attraverso un'operazione fittizia, in realtà finalizzata ad un indebito rientro di capitali dall'estero, e non avrebbero provveduto ad indicarla, ciascuno per la parte di sua competenza, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2016, così evadendo le imposte.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi pignoramento di crediti flussi finanziari illeciti occultamento di beni messa in circolazione di monete false reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
Con riguardo al primo tema, va rilevato che, secondo un indirizzo ormai ampiamente diffuso, e condiviso dal Collegio, il fumus commissi delicti per l'applicazione del sequestro preventivo, per un verso, non deve integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Vergottini Anna Maria, nata a Lecco il 25/05/1955 2. Valena Gian Luca, nato a Lecco il 02/11/1977 3. Valena Alessandro Maria, nato a Lecco il 20/06/1954, anche quale legale rappresentante di "Ala Due s.r.l." e di "XI s.a.s. di Alessandro Valena & C." avverso l'ordinanza in data 12/05/2022 del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza n. 3/22 emessa in data 12 maggio 2022, e depositata il 19 maggio 2022, il Tribunale di Lecco, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Anna Maria Vergottini e Gian Luca Valena avverso il provvedimento di sequestro a fini di confisca disposto dal G.i.p. del Tribunale di Lecco anche nei loro confronti il 21 aprile 2022, relativo a somme di denaro. Precisamente, nell'ambito di un unitario procedimento, sono state sequestrate: -) la somma di 719.125,00 euro nella disponibilità della società "Ala Due s.r.l.", per i reati di dichiarazioni fraudolente relativi a tale società sia per le annualità 2013 e 2014, dichiarazioni presentate nel 2014 e nel 2015 allorché amministratore era Anna Maria Vergottini, sia per le annualità 2017 e 2018, dichiarazioni presentate nel 2018 e nel 2019 quando amministratore era Alessandro Maria Valena, marito di Anna Maria Vergottini e subentrato a quest'ultima; -) la somma di 208.654,61 euro nella disponibilità di Anna Maria Vergottini, per il reato di dichiarazione infedele relativa ai suoi redditi personali dell'anno 2015; -) la somma di 898.403,42 euro nella disponibilità di Gian Luca Valena, figlio di Alessandro Maria Valena e di Anna Maria Vergottini, per il reato di dichiarazione infedele relativa ai suoi redditi personali dell'anno 2015.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Anna Maria Vergottini, Gian Luca Valena, e Alessandro Maria Valena, quest'ultimo anche quale legale rappresentante della "Ala Due s.r.l." e della "IXI s.a.s. di Alessandro Valena & C.", con un unico atto, sottoscritto dall'avvocato Franco Del Curto, e articolato in due motivi. 2,1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Si deduce che erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter fondare il proprio giudizio in tema di fumus commissi delicti sul parametro dell'astratta configurabilità della fattispecie criminosa costituente titolo per l'applicazione del sequestro. Si precisa che questo errore risulta sia dalla formale indicazione metodologica espressa nell'ordinanza impugnata, sia dal discorso giustificativo esposto in concreto con riguardo ai singoli fatti. Si rappresenta, quanto ai reati di dichiarazione fraudolenta commessi con riguardo alla società "Ala Due s.r.l.", che la fittizietà delle fatture «è desunta da meri elementi indiziari», e che, in particolare, nessuna indagine è stata compiuta con riferimento riferimento alla società emittente le fatture ritenute mendaci,Ma "Prime".

Si precisa che gli indizi non possono essere ravvisati sulla base della sola informativa di polizia giudiziaria, e che i legami, in concreto nemmeno dimostrati, tra i soci della emittente, la "Prime", e quelli della utilizzatrice, la inkla Due s.r.l.", sono elemento labilissimo. Si osserva, poi, quanto ai reati di dichiarazione infedele, che la somma di 2.500.000,00 euro, corrisposta da "Prime" ad "Ala Due s.r.l." in data 4 agosto 2015, è stata versata a titolo di caparra, e quindi si riferisce ad operazione non imponibile (si cita Sez. 5 civ., n. 27129 del 23/10/2019), in quanto di natura risarcitoria, o comunque, a voler seguire la tesi minoritaria, imponibile solo al momento dell'incameramento.

Si aggiunge che, in ogni caso, la tassazione dovrebbe essere determinata sulla base della sola plusvalenza, a norma degli artt. 67 e 68 TUIR, e non sull'intera somma. Si segnala, ancora, che la "Prime" ha effettuato il versamento, nonostante il suo credito pendente nei confronti di "Ala Due s.r.l.", perché i beneficiari del pagamento erano i soci, i quali avevano poi deciso di lasciare la somma nelle casse della società, e che l'approssimazione del contenuto dell'accordo per il quale è stata versata la caparra è indice di genuinità dell'operazione. 2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata sul requisito del peri culum in mora. Si deduce che l'ordinanza impugnata non indica alcuna emergenza oggettiva tale da giustificare l'esigenza di adottare un provvedimento cautelare, e che anzi non risulta alcun elemento da cui desumere una condotta di dispersione o di occultamento, da parte degli indagati, in relazione alla somma di 2.500.000,00 euro ricevuta da "Ala Due s.r.l.".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.

2. Preliminarmente, va rilevato che i ricorsi di Alessandro Maria Valena, in proprio e quale legale rappresentante della "Ala Due s.r.l." e della "IXI s.a.s. di Alessandro Valena & C.", sono inammissibili in quanto proposti da soggetti non legittimati. Invero, costituisce principio consolidato quello in forza del quale il terzo, anche se comproprietario dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione ove non abbia partecipato al procedimento di riesame, in quanto soltanto chi è parte del procedimento può avere titolo ad impugnare, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal pubblico ministero (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Festa, Rv. 277985-01, e Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Ciervo, Rv. 262752-01). i41/( Nella specie, l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Lecco in data 12 maggio 2022, e depositata il 19 maggio 2022, recante n. 3/22, è stata pronunciata esclusivamente nei confronti di Anna Maria Vergottini e di Gian Luca Valena, come espressamente evidenziato anche nella motivazione del provvedimento.

Peraltro, le censure formulate nell'interesse di Alessandro Maria Valena, in qualità di legale rappresentante della "Ala Due s.r.l." e della "IXI s.a.s. di Alessandro Valena & C.", in relazione al sequestro dei beni di pertinenza di dette società, sono esaminate da questa Corte anche nel merito in sede di scrutinio del ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa nei confronti delle stesse dal Tribunale di Lecco in data 19 maggio 2022, e depositata il 20 maggio 2022, recante n. 4/22. Inoltre, non risultano sottoposti a sequestro beni personali di Alessandro Maria Valena.

3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo dei ricorsi di Anna Maria Vergottini e Gian Luca Valenza, che contestano la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, deducendo l'insussistenza dei necessari indizi. 3.1. Appare utile precisare preliminarmente quale sia, da un lato, il quadro indiziario necessario per l'applicazione del sequestro preventivo, e, dall'altro, il margine di sindacato rimesso in argomento al giudizio di legittimità. Con riguardo al primo tema, va rilevato che, secondo un indirizzo ormai ampiamente diffuso, e condiviso dal Collegio, il fumus commissi delicti per l'applicazione del sequestro preventivo, per un verso, non deve integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., e, per l'altro, però, necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (cfr., per tutte Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01, e Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01).

Relativamente al secondo profilo, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della Motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr.

Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01, nonché Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). 3.2. L'ordinanza impugnata spiega perché deve ritenersi che sussista un sufficiente ed obiettivo quadro indiziario in ordine ai reati di dichiarazione infedele ipotizzati a carico di Anna Maria Vergottini e Gian Luca Valena. Il Tribunale ha confermato il sequestro di 208.654,61 euro nei confronti di Anna Maria Vergottini e di 898.403,42 euro nei confronti di Gian Luca Valena, quale profitto del reato di dichiarazione infedele commesso dai medesimi nell'anno 2016, con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2015.

Secondo l'ordinanza impugnata, il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 deve ritenersi sussistente, quanto meno a livello indiziario, perché Anna Maria Vergottini e Gian Luca Valena avrebbero ricevuto la somma complessiva di 2.500.000,00 euro in data 4 agosto 2015, attraverso un'operazione fittizia, in realtà finalizzata ad un indebito rientro di capitali dall'estero, e non avrebbero provveduto ad indicarla, ciascuno per la parte di sua competenza, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2016, così evadendo le imposte.

Il Giudice del riesame, innanzitutto, rappresenta che: -) Anna Maria Vergottini e Gian Luca Valena, nel 2015, erano titolari, rispettivamente, del 20 % e dell'80 % delle quote della società "Ala Due s.r.l."; -) Anna Maria Vergottini, nel 2015, all'epoca legale rappresentante della "Ala Due s.r.l.", si era impegnata a cedere quale promittente venditore a tale Gerard De Stefanis, quale legale rappresentante della società di diritto monegasco "P.R.I.M.E.", il 70 % delle quote della "Ala Due s.r.l."; -) la "P.R.I.M.E.", in data 4 agosto 2015, aveva fatto accreditare sul conto della "Ala Due s.r.i." la somma di 2.500.000,00 euro a titolo di "caparra".

Osserva, poi, a fondamento delle sue conclusioni sulla reale natura dell'operazione, ritenuta diretta ad assicurare il rientro di capitali dall'estero, che, nella vicenda, si erano verificate plurime anomalie, in quanto: -) l'impegno a cedere le quote, di spettanza dei soci, era stato assunto non da costoro, ma dalla società; -) la "caparra" è stata versata alla società e non ai soci; -) il contratto preliminare era sottoposto alla condizione sospensiva del raggiungimento di un fatturato di 2.000.000,00 euro nell'anno 2015 da parte della società; -) il promissario acquirente, la "P.R.I.M.E.", nonostante il mancato verificarsi dell'evento cui era sospensivamente condizionato il preliminare, ed il decorso di un considerevole lasso di tempo, non ha assunto alcuna iniziativa per ottenere la restituzione della "caparra", sebbene pari a 2.500.000,00 euro; -) il medesimo promissario acquirente ha versato la cospicua somma di 2.500.000,00 euro alla "Ala Due s.r.l.", sebbene questa società fosse anche un suo cliente inadempiente in relazione a forniture eseguite negli anni 2013 e 2014; -) la somma ricevuta a titolo di "caparra" ha successivamente subito una vorticosa serie di trasferimenti.

Precisamente, la somma in questione: -) è stata dapprima bonificata, in data 24 dicembre 2015, su un altro conto della "Ala Due s.r.l.", e poi trasferita, unitamente ad altri 2.500.000,00 euro, in data 12 luglio 2016, dalla "Ala Due s.r.l." alla "IXI s.a.s. di Alessandro Valena & C.", costituita appena il mese prima, con atto del 6 giugno 2016, con socio accomandante la "Ala Due s.r.l.", e socio accomandatario Alessandro Maria Valena, con imputazione a debito da "caparre ricevute"; -) è poi stata progressivamente versata ad Anna Maria Vergottini e Gian Luca Valena, e precisamente, dapprima, il 30 maggio 2018, per poco più di 500.000,00 euro sui conto corrente personale intestato ai medesimi e ad Alessandro Maria Valena, marito della prima e padre del secondo, poi, tra il marzo 2019 e l'aprile 2020, per ulteriori 1.750.000,00 euro, quali premi relativi a due assicurazioni sulla vita e corrispettivi per operazioni di investimento, quindi, tra il 15 ed il 18 gennaio 2020, per altri 1.200.000,00 euro, per metà sul già indicato conto corrente personale, e per metà ad un terzo a titolo di "erogazione mutuo concordato".

Si aggiunge, ancora, che, secondo quanto emerge dagli accertamenti esperiti, la società di diritto monegasco "P.R.I.M.E." risulta coprire proprio Alessandro Maria Valena, marito di Anna Maria Vergottini e padre di Gian Luca Va lena. 3.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili, l'ordinanza impugnata deve ritenersi correttamente motivata. Il Tribunale, infatti, facendo riferimento a precisi elementi, e senza incorrere in salti logici, incoerenze o manifeste irragionevolezze, ha spiegato perché deve concludersi che il trasferimento della somma di 2.500.000,00 euro dalla società di diritto monegasco "P.R.I.M.E." alla società "Ala Due s.r.l.", sia avvenuto solo formalmente a titolo di "caparra", ma in realtà per consentire il rientro di capitali dall'estero.

Inoltre, le censure proposte nei ricorsi in esame non evidenziano l'assenza di motivazione nel provvedimento impugnato o il difetto, nello stesso, dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, ma, piuttosto, tendono a proporre una diversa valutazione delle risultanze acquisite.

4. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel secondo motivo dei ricorsi di Anna Maria Vergottini e Gian Luca Valena, che contestano la ritenuta sussistenza del periculum in mora, deducendo l'insussistenza di elementi indicativi da cui desumere il rischio di dispersioni o di occultamenti delle somme. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, l'onere di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nel corso del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (così Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01). L'ordinanza impugnata ha evidenziato rischi di dispersione delle disponibilità in contanti dei contribuenti, desumendole sia dall'esistenza di disponibilità non di molto Superiori al profitto del reato, sia dalle plurime movimentazioni dei conti correnti, in particolare della società "Ala Due s.r.l.". La motivazione indicata è fondata su elementi di fatto precisi, specificamente esposti nell'ordinanza (e sui quali v. supra § 3.2), e sicuramente congrui rispetto alla conclusione accolta.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della tassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti