Cassation court dismisses appeal against preventive seizure in tax fraud case citing manifestly unfounded generic exceptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Salsetti inadmissible for manifestly unfounded reasons. Salsetti argued that the lower court ignored the time lapse between the crimes and the seizure, and that the conversion of a probatory seizure to a preventive one violated procedural law. The court rejected these claims as generic exceptions exceeding the appellate judge's cognitive limits and found the lower court's reasoning sufficient regarding the defendant's role in tax evasion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation may only review preventive measures for legal violations, and appeals consisting of generic exceptions regarding the lower court's motivation are manifestly unfounded and inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salsetti Antonio, nato a Recale il 25/05/1971, avverso l'ordinanza in data 08/04/2022 del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. Bruno Andò, in sostituzione dell'avv. Ladislao Massari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da Antonio Salsetti avverso il decreto di sequestro preventivo in data 28 febbraio 2022 nonché avverso il decreto di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo in data 7 marzo 2022 emessi dal GIP del Tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento per reati tributari di cui agli art. 2, 5,8, 10-ter e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 a carico di Antonio Salsetti.
2. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'indagato deduce la violazione di legge per insussistenza del fumus commissi delicti con particolare riferimento all'elemento soggettivo. Con il secondo eccepisce l'illegittimità della conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo per violazione dell'art. 321 connnna 2 cod. proc. pen. Lamenta in particolare che il Tribunale del riesame aveva obliterato il dato del lasso di tempo intercorso tra la commissione dei reati e l'emissione della misura cautelare, tenuto conto che aveva preso le distanze dal modello di gestione adottato dalla società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche eccezioni relative alla motivazione dell'ordinanza impugnata, in spregio ai limiti cognitivi del giudice di legittimità ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., che ammette la censura delle misure cautelari reali solo per violazione di legge. Il Tribunale del riesame ha dato conto del fatto che il GIP, alla stregua degli atti d'indagine, aveva esaminato specificamente la posizione del ricorrente evidenziando la sua decisiva collaborazione professionale nella perpetrazione dell'evasione fiscale a mezzo costituzione di società cartiere.
Ha evidenziato infatti che era il consulente del lavoro delle società coinvolte nell'evasione nonché il cognato di Salvatore Mercurio, uno degli indagati concorrenti che aveva ammesso gli addebiti. Non è apparente neanche la motivazione in merito alla conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, poiché i Giudici hanno ben spiegato che gli strumenti informatici appresi erano stati usati per commettere i reati e quindi erano suscettibili di confisca. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle 4mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle emende Così deciso, il 5 ottobre 2022 Il Consigli