Italian Court dismisses appeal against home detention, upholding evidence sufficiency and necessity of preventive measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Mendola's appeal against his home detention order inadmissible. Mendola argued that the evidence for an organized crime association was insufficient and that preventive measures were no longer necessary given the passage of time. The court rejected these claims, affirming that appeals for cessation do not allow a review of factual elements or the weight of evidence, which remain within the discretion of the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cod. proc. pen.; In appeals for cessation of preventive measures, the Supreme Court's review is limited to the legality and motivation of the lower court's decision, excluding any power to re-evaluate factual elements, the weight of evidence, or the subjective characteristics of the suspect.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MENDOLA Francesco, nato a Palermo il 18/10(1987 avverso l'ordinanza emessa il 27/04/2022 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Pillitteri, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dei 27/04/2022, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame, proposta da MENDOLA Francesco ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza in data 01/04/2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di associazione per delinquere di cui al capo 1) della rubrica.
2. Ricorre per cessazione il MENDOLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto configurabile il reato associativo pur in assenza di elementi comprovanti l'esistenza di un programma comune, essendo solo emersa una metodologia truffaldina di falsificazione dei documenti volta a far assicurare il cliente in varie agenzie. Si osserva inoltre che le risultanze evocate risultavano sporadiche e non indicative di comuni interessi: né era emerso alcun legame stabile e organizzato neppure tra il ricorrente e il padre MENDOLA Salvatore, ritenuto il vertice del sodalizio.
Il difensore contesta anche il rilievo indiziante attribuito dal Tribunale ad alcune conversazioni, da cui emergeva al contrario che MENDOLA Salvatore non aveva consapevolezza dell'operato del figlio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelar'. Si censura il mancato apprezzamento del tempo trascorso dai fatti (risalenti al 2019).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per ciò che riguarda il primo motivo, è opportuno prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cessazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il provvedimento impugnato resiste alle censure difensive, evidentemente volte a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite. Il Tribunale ha infatti compiutamente illustrato (pag. 2 segg.), anche attraverso il richiamo delle argomentazioni svolte dal G.i.p. in sede applicativa della misura, gli elementi ritenuti idonei a comprovare - ovviamente nella prospettiva di cui all'art. 273 cod. proc. pen. - gli elementi costitutivi del reato associativo ipotizzato nell'analisi del "sistema MENDOLA": il reiterato modus 2 operandi volto ad attrarre sempre nuovi clienti presso le agenzie assicurative, attraverso un consolidato insieme di artifici e raggiri (intestazioni delle polizze a soggetti terzi ed ignari, falsificazione di indirizzi di residenza, ecc.); la struttura organizzativa su basi gerarchiche (con MENDOLA Salvatore, padre del ricorrente, in posizione apicale e MENDOLA Francesco con compiti di coordinamento degli altri soggetti coinvolti, incaricati delia falsificazione delle polizze, del ritiro e consegna dei contratti, dell'effettuazione di ricariche, ecc.); la circolarità dei rapporti tra gli associati, volti a risolvere le ricorrenti problematiche correlate alle polizze (con i MENDOLA "indifferentemente"' impegnati ad interagire con il "falsario" VARRICA); la sistematica reiterazione delle condotte, tale da far escludere che l'attività delittuosa avesse connotazioni sporadiche; la disponibilità di basi logistico- operative; individuate nelle agenzie direttamente riconducibili ai MENDOLA, utilizzate per il confezionamento delle polizze, il ricevimento dei clienti, ecc.; la disponibilità di un conto corrente (intestato alla moglie del ricorrente) in cui transitavano i profitti dell'attività illecita.
Con specifico riferimento alla posizione di MENDOLA Francesco, è stato sottolineato dal Tribunale (pag.
6) il ruolo organizzativo svolto nella gestione della rete di agenzie, nel coordinamento dei sodali ecc., ma anche nella diretta interlocuzione con i clienti. Si tratta di un percorso argomentativo basato su una serie di risultanze dichiarative e captative sinteticamente richiamate, ma ben più diffusamente esposte nell'ordinanza genetica (cfr. in particolare pagg. 27 ss., ed in particolare pagg. 45 ss. quanto alla specifica posizione di MENDOLA Francesco); un percorso del tutto privo di illogicità o contraddittorietà, ed anzi connotato da una coerente ricostruzione in chiave associativa dell'attività illecita emersa.
3. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento alle residue censure. La sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali è stata illustrata dal Tribunale (pag. 7 seg.) attraverso la valorizzazione - quanto alle modalità e circostanze dei fatti - dello stabile inserimento del MENDOLA nella struttura associativa (con particolare riguardo al ruolo di spicco ricoperto, all'utilizzo di spiccate capacità manipolatorie, alla palesata capacità "tentacolare" di mantenere ed acquisire sempre nuovi contatti utili all'attività illecita), e della metodicità dell'azione riscontrata durante il periodo di sottoposizione al controllo degli inquirenti.
D'altro lato, quanto alla concretezza del pericolo desumibile dalla personalità del MENDOLA, il Tribunale ha sottolineato il rilievo da attribuire ai plurimi carichi pendenti di carattere specifico (truffa e falsi in ambito assicurativo) nonché la pervicacia e la scaltrezza dimostrate anche per convincere i "dubbiosi". In ordine poi alla attualità del pericolo, il Tribunale ha posto in evidenza che molte intercettazioni risalivano al 2019, e che numerose altre pratiche assicurative erano emerse a seguito di riunione di ulteriori fascicoli di indagine.
Anche in questo caso, le valutazioni espresse dal primo giudice devono essere apprezzate congiuntamente a quanto esposto nell'ordinanza applicativa della 3 misura, nella quale si è fatto riferimento (pag.
73) non solo ad una conversazione tra il ricorrente e la moglie, ma anche al fatto che le agenzie dei MENDOLA risultavano attive quantomeno fino al maggio 2020 (circostanza riferita nell'ultima informativa). Si è in definitiva dinanzi ad una compiuta valutazione del quadro cautelare, che ha tenuto in adeguato conto anche la specifica prospettazione del ricorrente, disattesa dalla Corte territoriale attraverso argomentazioni incensurabili in questa sede, alla luce dei principi giurisprudenziali inizialmente richiamati.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Ca